Definizione agevolata, nessun obbligo di attendere l’impugnazione del diniego prima del ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 18698 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il coordinamento tra cause dipendenti, una relativa al diniego di definizione agevolata e l’altra alla cartella di pagamento che ne deriva, è assicurato quando entrambe pendono davanti allo stesso giudice, anche in assenza di formale riunione, così che la mancata sospensione del giudizio sulla cartella non integra violazione dell’art. 2909 cod. civ.. Nel comportamento dell’Amministrazione che iscrive a ruolo le somme conseguenti al diniego di definizione agevolata non si ravvisa violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000: non esiste alcun obbligo di attendere l’impugnazione del diniego prima della iscrizione a ruolo delle maggiori somme dovute. Il decesso della parte nel giudizio di legittimità non ne determina l’interruzione, che prosegue per impulso d’ufficio.
Il Fatto
La contribuente riceveva nel giugno 2010 una cartella esattoriale per il pagamento di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, conseguenti al diniego della definizione agevolata dei tributi sospesi per gli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002. La cartella richiedeva anche i compensi di riscossione e i diritti di notifica.
La contribuente impugnava la cartella e l’atto di iscrizione a ruolo presupposto. La C.T.P. di Catania rigettava il ricorso; la C.T.R. della Sicilia confermava la decisione. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità interveniva il decesso della contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare: il decesso della contribuente, avvenuto durante il giudizio di legittimità, non produce riflessi sullo stesso, che prosegue per impulso d’ufficio, richiamando sul punto un proprio precedente.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ.: la C.T.R. avrebbe rigettato l’appello sulla cartella senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza sul diniego di definizione agevolata, non essendo stati riuniti i due giudizi.
La Corte ritiene il motivo infondato. La sospensione invocata serve al coordinamento tra le due decisioni, l’una sul diniego di definizione agevolata, l’altra, dipendente, sulla cartella di pagamento. Tale coordinamento è però già assicurato dal fatto che entrambe le cause pendono ora davanti alla Suprema Corte, chiamate alla medesima adunanza camerale e affidate al medesimo relatore. Anche in difetto di formale riunione, il coordinamento è garantito, come affermato in un precedente richiamato dalla Corte.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000, per avere l’Amministrazione iscritto a ruolo le somme conseguenti al diniego prima della scadenza del termine per impugnare il diniego stesso.
Anche tale motivo è infondato. Nel comportamento dell’Amministrazione non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000. Non esiste, per l’Amministrazione, alcun obbligo di attendere l’impugnazione del diniego di definizione agevolata prima di procedere alla iscrizione a ruolo delle maggiori somme dovute in seguito al diniego. Il ricorso è rigettato. La contribuente è condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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