Notifica a mezzo posta della CAD al familiare non convivente è valida (Cass. civ. Sez. V n. 11831 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo, la raccomandata informativa con la quale viene data notizia del deposito non tiene luogo dell’atto da notificare e ha finalità meramente informativa: essa non è soggetta alle disposizioni sulla notificazione a mezzo posta, ma al solo regolamento postale. Ne consegue che è sufficiente che l’avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dal portalettere nel domicilio del destinatario, senza che debba risultare la qualifica del consegnatario o la sua relazione con il destinatario. Non è pertanto ravvisabile alcun profilo di nullità della notificazione quando la consegna avvenga a persona di famiglia non convivente, restando salva la querela di falso.

Il Fatto

La contribuente riceve la notificazione dell’avviso di presa in carico relativo all’Irpef per l’anno 2012, quale socia all’80% di una società a base ristretta. Impugna l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento presupposto. Il giudice di primo grado accoglie la tesi e annulla l’atto.

L’Amministrazione finanziaria propone appello. La Commissione Tributaria Regionale ritiene invece regolare la notificazione dell’atto prodromico, riforma la decisione e rigetta il ricorso originario. La contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi, tutti incentrati sull’asserita illegittimità della notifica a mezzo posta. Le Agenzie resistono con controricorso congiunto.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi sono trattati congiuntamente per omogeneità di censure. Essi attengono tutti alla legittimità della notificazione postale dell’avviso di accertamento prodromico: la raccomandata informativa è stata consegnata alla madre della contribuente, che non appartiene al suo nucleo familiare e abita in un diverso appartamento dello stesso stabile. La missiva non è stata ritirata e la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza.

La Corte premette che è pacifico che la notificazione sia stata tentata presso il corretto domicilio della ricorrente, con riscontro della temporanea assenza. Il deposito è avvenuto presso l’ufficio postale e la comunicazione di avvenuto deposito è stata ricevuta presso il domicilio della destinataria, sottoscritta per ricevuta dalla madre, con consegna avvenuta nel medesimo stabile.

Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ribadisce che le indicazioni richieste dall’avviso di ricevimento, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario per il tramite di spedizione diretta, sono quelle prescritte dal regolamento postale e non quelle dell’art. 139 cod. proc. civ.. Non sussiste quindi nullità quando l’avviso, consegnato nel domicilio, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta e in rapporto di parentela con il destinatario, salva la querela di falso. È richiamato il principio per cui la raccomandata informativa ha finalità notiziale e non tiene luogo dell’atto da notificare, essendo sufficiente la sottoscrizione del consegnatario senza annotazione della sua qualità.

La Corte affronta poi il quarto motivo, che invoca l’art. 38 del d.P.R. n. 655 del 1982 per sostenere che la consegna al familiare richieda la convivenza. L’interpretazione proposta non è condivisa: ai fini della notificazione del prodromico avviso di accertamento non è necessario che chi riceve la raccomandata sia un familiare o un convivente. Superabile la presunzione di conoscenza è solo se il destinatario provi l’impossibilità incolpevole di prendere cognizione del plico.

Il quinto motivo, che deduce la decadenza dell’Amministrazione dalla pretesa tributaria in conseguenza dell’illegittimità della notifica, poggia su una petizione di principio: esso presuppone un vizio che la Corte ha escluso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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