Motiva validamente l’avviso di accertamento TARI l’indicazione dell’immobile senza dati catastali (Cass. civ. Sez. 5 n. 23442 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di avviso di accertamento relativo alla TARI, l’obbligo motivazionale di cui all’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006 deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di esercitare il diritto di difesa con piena cognizione dei fatti. A tal fine, ove la rettifica sia effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile, della tariffa o della categoria, è sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, integrate dagli atti generali quali regolamenti e delibere comunali. Non è necessaria, invece, l’indicazione degli identificativi catastali dell’immobile, né la riproduzione della formula di calcolo della tariffa, potendo tali elementi essere acquisiti nell’eventuale successiva fase contenziosa.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento, prot. n. 4429/2020, emesso dal Comune per la TARI relativa all’anno 2015, notificatogli il 7 gennaio 2021, deducendo il difetto di motivazione dell’atto per l’assenza degli estremi di identificazione catastale dell’immobile oggetto di tassazione.
La Commissione tributaria provinciale di Taranto rigettava il ricorso, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia confermava la decisione, ritenendo l’avviso adeguatamente motivato in quanto recante il riferimento all’immobile di residenza del contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato l’unico motivo di ricorso, con cui il contribuente lamentava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, sostenendo che l’avviso di accertamento fosse privo dei requisiti minimi, in particolare degli estremi catastali. La doglianza è stata ritenuta in parte inammissibile, poiché volta a sollecitare una rivalutazione del merito, e in parte infondata.
Quanto all’inammissibilità, la Corte ha rilevato che il ricorrente mirava a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine alla sufficienza motivazionale dell’atto, senza formulare critiche specifiche alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La doglianza era altresì priva della necessaria specificità per non aver attinto la motivazione della pronuncia, fondata sull’identificazione dell’unità immobiliare oggetto di tassazione con quella di residenza, in assenza di prova della titolarità di altri fabbricati.
Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento in tema di adeguatezza motivazionale degli avvisi di accertamento dei tributi locali, affermando che l’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente è messo in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. Ha inoltre ribadito la pacifica estensibilità alla TARI dei principi elaborati per i tributi omologhi (TARSU e TIA), con la conseguenza che, ove la rettifica si basi sulla variazione della superficie o della tariffa, è sufficiente indicare il dato aggiornato, integrato dalle delibere comunali.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’avviso impugnato conteneva l’indicazione dell’indirizzo dell’immobile, comprensivo di numero civico e interno, la tariffa applicata e la relativa delibera comunale, nonché l’importo dovuto. Elementi tutti idonei a rendere comprensibile la pretesa, senza necessità di riportare i dati catastali. La decisione di rigetto è stata pertanto confermata, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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