Cumulabilità Tremonti ambientale e Conto Energia nel limite del 20% della detassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 1378 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo tra la tariffa incentivante di cui all’art. 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e l’agevolazione c.d. Tremonti ambiente, disciplinata dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000, il limite del 20% deve intendersi riferito alla detassazione (variazione in diminuzione) sul costo dell’investimento, e non al risparmio d’imposta. La natura di aiuto di Stato dell’agevolazione impone, in coerenza con il diritto dell’Unione Europea, un’interpretazione restrittiva che preclude di riferire il tetto alla sola imposta risparmiata.

Il Fatto

La società, avendo realizzato un impianto fotovoltaico, chiedeva il rimborso dell’Ires per gli anni d’imposta 2011 e 2012, invocando i benefici della Tremonti ambiente. L’istanza era fondata sull’incertezza, poi risolta nel senso dell’ammissibilità, della cumulabilità di tale agevolazione con la tariffa incentivante c.d. Conto Energia già goduta. A fronte di un investimento complessivo di Euro 586.559,00, il perito aveva individuato in Euro 270.878,00 la componente ambientale da portare in detassazione, mentre la società aveva domandato il rimborso nella minor misura di Euro 74.491,00.

L’Amministrazione finanziaria opponeva il silenzio rifiuto e, dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale riformava la sentenza, ritenendo superato il limite del 20% del valore dell’investimento. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ravvisandone la connessione. Con il primo, la ricorrente lamentava la nullità della sentenza per omessa pronuncia; con il secondo, la violazione di legge per avere il giudice d’appello ancorato il limite di cumulabilità alla detassazione, e non al risparmio d’imposta. I giudici di legittimità hanno dapprima escluso il vizio motivazionale, rilevando che la CTR si era espressamente pronunciata sulla questione.

Sul merito, la Corte ha richiamato il principio, di recente affermato da Cass. sez. V, 27 ottobre 2025, n. 28391, secondo cui il limite del 20% non può ridursi alla variazione in diminuzione del reddito, ma deve riguardare l’intero costo dell’investimento. Tale conclusione è imposta dal dato letterale dell’art. 9 del d.m. 19 febbraio 2007, che vieta la cumulabilità di incentivi pubblici “eccedenti il 20% del costo dell’investimento”, nonché dall’art. 19 del d.m. 5 luglio 2012, il quale, in sede di interpretazione autentica, ha agganciato il limite alla detassazione.

La pronuncia ha inoltre valorizzato la natura di aiuto di Stato dell’agevolazione, richiamando l’art. 4 del regolamento CE n. 800/2008, che impone di individuare l’aiuto al lordo, nella misura maggiore consentita. Ne deriva che, tra più opzioni ermeneutiche, va preferita quella maggiormente coerente con la tutela della concorrenza e del mercato, che non consente di ridurre artificialmente la portata del limite.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata e condannando la società al pagamento delle spese di lite, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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