Rimborso Irap e dichiarazione integrativa: opzioni concorrenti e onere di richiesta (Cass. civ. Sez. V n. 18715 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di errori od omissioni nella dichiarazione in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 e l’istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, da proporre entro quarantotto mesi dal versamento, operano su piani diversi del rapporto d’imposta e costituiscono opzioni concorrenti e non alternative. L’istanza di rimborso non è quindi preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa. La dichiarazione ultratardiva, qualificata come omessa dall’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998, costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute, ma non fa sorgere il diritto al rimborso dei crediti in essa esposti, salvo che nella stessa sia stata formulata esplicita richiesta di rimborso.
Il Fatto
La società ricorrente, successore di un ente pubblico, aveva maturato nell’anno di imposta 2011 un credito Irap per versamenti in eccedenza. Il credito era esposto nella dichiarazione del 2012, presentata però in data tardiva nel settembre 2013. La società presentò poi una dichiarazione integrativa nel febbraio 2015 e, di fronte al silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, propose istanza di rimborso nel novembre 2015 davanti alla giurisdizione tributaria.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, escluse il diritto al rimborso: la dichiarazione originaria era omessa perché tardiva, l’integrativa non poteva valere come tale e, comunque, l’istanza era tardiva rispetto al termine di quarantotto mesi. La società ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 e dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la legittimazione al rimborso non dipende dalla presentazione di una valida dichiarazione integrativa. Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13378 del 2016, ribadito da pronunce recenti, secondo cui l’emenda contenuta nella dichiarazione integrativa e l’istanza di rimborso operano su piani diversi del rapporto d’imposta: la prima nell’accertamento, la seconda nella riscossione.
In caso di errori in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa va presentata entro il termine della dichiarazione del periodo successivo, portando il credito in compensazione. Tuttavia, in caso di pagamento di maggiori somme, il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla pretesa dell’amministrazione senza poter opporre la compensazione, e può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento. La CTR ha errato nel negare il rimborso pur avendo riconosciuto l’esistenza del credito per versamenti in eccedenza.
Con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 e il vizio di motivazione apparente. La Corte ritiene la censura motivazionale fondata: la CTR ha affermato la decadenza in modo apodittico, senza indicare il dies a quo. Poiché almeno il versamento del novembre 2011 non risulta colpito dalla decadenza rispetto all’istanza del novembre 2015, la motivazione sul punto è del tutto carente.
È invece inammissibile e infondata la censura volta ad applicare il termine ordinario decennale di prescrizione. La CTR non ne tratta e la parte non indica dove abbia dedotto la questione. Inoltre, secondo la giurisprudenza citata, la dichiarazione ultratardiva, in quanto inesistente, non fa sorgere il diritto al rimborso, salvo che in essa sia stata formulata una esplicita richiesta di rimborso. Nel caso di specie il credito risulta solo “osteso” in dichiarazione, senza prova di una richiesta in tal senso.
Accolti i primi due motivi, il terzo motivo, relativo all’omesso esame del provvedimento di sgravio, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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