Transfer pricing: onere probatorio del contribuente sull’operazione infragruppo (Cass. civ. Sez. V n. 18714 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di transfer pricing, l’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzato alla repressione del fenomeno dello spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo. Ne consegue che la prova a carico dell’Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale né il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l’esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale. Spetta invece al contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 cod. civ. e in materia di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare che tali transazioni sono avvenute a valori di mercato normali, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del TUIR. Il giudice di merito che desuma la non tassabilità dell’operazione da un mero aggiustamento contabile, senza valutare la contestazione dell’Ufficio e la richiesta di documentazione giustificativa, incorre in una motivazione gravemente omissiva, con nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

La controversia riguarda una stabile organizzazione italiana di una società di diritto belga. Nel corso di controlli, i funzionari dell’ufficio rilevavano uno storno contabile di importo rilevante, operato al 31 dicembre 2015 e riferito a un asserito adeguamento della redditività della branch ai valori di mercato.

Con verbale i verificatori richiedevano alla società la documentazione giustificativa dell’operazione. Non essendo stata prodotta alcuna giustificazione, l’Ufficio riprendeva a tassazione l’importo per violazione dell’art. 110, comma 7, del TUIR, accertando per l’anno d’imposta 2015 maggiori imposte Ires e Irap, oltre interessi e sanzioni. La CTP di Milano respingeva il ricorso della contribuente; la CTR della Lombardia accoglieva invece l’appello. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: secondo la ricorrente la Commissione avrebbe ritenuto non contestata la sussistenza di operazioni intercompany, mentre l’Ufficio aveva avanzato tale contestazione sin dalla fase amministrativa, chiedendo la documentazione a supporto del local adjustment.

La Corte ritiene il motivo fondato, con assorbimento del secondo. Muovendo dalla Cass. n. 28335/2018, il Collegio ribadisce che la normativa sul transfer pricing non è antielusiva in senso proprio e che l’onere probatorio dell’Amministrazione si limita all’esistenza di transazioni tra imprese collegate a prezzo inferiore a quello normale, incombendo sul contribuente la dimostrazione del valore di mercato (con richiamo anche a Cass. n. 11949 del 2012, Cass. n. 10742 del 2013, Cass. n. 18392 del 2015 e Cass. n. 7493 del 2016). Il carattere neutrale dell’istituto, orientato alla corretta allocazione del reddito tra imprese interdipendenti, è confermato da Cass. n. 19512 del 16.07.2024.

Nel caso concreto, l’esistenza dell’operazione di aggiustamento contabile risulta pacifica. A fronte di una specifica richiesta di giustificazione, la contribuente non ha depositato documenti idonei a comprovare la correttezza e la rispondenza a logiche di mercato dell’operazione. Le affermazioni della sentenza impugnata, secondo cui l’Ufficio non avrebbe contestato né dimostrato transazioni a prezzo inferiore a quello di mercato, non trovano riscontro in atti e appaiono gravemente omissive.

La pronuncia è pertanto cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuova valutazione attenendosi ai principi enunciati. Il giudice del rinvio dovrà tener conto delle eventuali preclusioni in cui la contribuente sia incorsa non avendo presentato documenti giustificativi in sede di contraddittorio stragiudiziale, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973: la mancata esibizione in sede precontenziosa è sanzionata con l’inutilizzabilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salva la possibilità di depositare la documentazione in sede giurisdizionale dichiarando di non aver potuto adempiere per causa non imputabile (Sez. 5, ord. n. 26133 del 07.10.2024). Il giudice del rinvio provvede anche sulle spese.

Nota della Redazione

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