Presunzione assoluta di vendita per conguagli tra condividenti oltre il 5% (Cass. civ. Sez. 5 n. 10863 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti rendano il provvedimento agevolmente individuabile e conoscibile senza complessa attività di ricerca. Ai fini dell’imposta di registro, l’eccedenza derivante al condividente dall’assegnazione di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta di cui all’art. 34 d.P.R. n. 131/1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l’assunzione a conguaglio di un’obbligazione pecuniaria a funzione compensativa. Tale presunzione si applica ai conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, con aliquota di trasferimento immobiliare per l’eccedenza.
Il Fatto
A seguito della registrazione di una sentenza civile di divisione ereditaria, l’Amministrazione finanziaria notificava ai contribuenti avvisi di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo che l’operazione configurasse un trasferimento immobiliare soggetto a imposizione.
I contribuenti impugnavano gli avvisi dinanzi al giudice tributario, ma il ricorso veniva respinto in primo grado e l’appello era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 3677/2021. Avverso tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, lamentando il vizio di motivazione degli avvisi e della sentenza impugnata e la violazione di legge in relazione alla qualificazione dell’operazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando il principio secondo cui l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile oggetto di registrazione. Poiché i contribuenti erano parti del processo definito dalla sentenza registrata, i riferimenti forniti dall’Amministrazione rendevano l’atto agevolmente individuabile, senza necessità di un particolare apparato esplicativo in assenza di profili di complessità della decisione impugnata. La valutazione dell’adeguatezza motivazionale dell’avviso costituisce inoltre questione di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al profilo relativo alla posizione di una coerede contumace non impugnante, la Corte ha rilevato il difetto di interesse dei ricorrenti a far valere la posizione di una parte che non aveva impugnato gli avvisi di liquidazione. L’eventuale vizio motivazionale non poteva essere dedotto da soggetti diversi dal diretto destinatario dell’atto impositivo.
Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto infondato. I giudici di merito avevano accertato, con valutazione insindacabile, la presenza nella sentenza di divisione di un effettivo conguaglio nella misura indicata nell’avviso impugnato. Tale conguaglio, ai sensi dell’art. 34, secondo comma, d.P.R. n. 131/1986, doveva essere tassato con l’aliquota propria dei trasferimenti immobiliari per la parte eccedente il valore dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota.
La Corte ha confermato la giurisprudenza secondo cui la presunzione assoluta iuris et de iure di cui all’art. 34 d.P.R. n. 131/1986 neutralizza la funzione delle pattuizioni intercorse tra i condividenti, predeterminando l’unicità del trattamento tributario dell’eccedenza. Tale regola si applica soltanto quando al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello spettante e limitatamente alla parte in eccesso, mentre nell’ipotesi di semplice assegnazione di beni in natura con versamento di somme agli altri eredi pari al valore delle quote trova applicazione l’aliquota propria degli atti di divisione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato raddoppiato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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