IRAP sullo studio associato: presupposto ex lege e prova contraria dell’assenza di attività in forma associata (Cass. civ. Sez. 5 n. 16487 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio di arti e professioni in forma societaria, nonché mediante associazioni senza personalità giuridica e studi associati, costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell’attività. È fatta salva la facoltà del contribuente di dimostrare non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, ma l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa. Nel giudizio di rimborso promosso dal contribuente che abbia versato l’imposta in base a dichiarazione, l’onere probatorio è invertito: spetta al contribuente fornire la piena prova della inesistenza del presupposto impositivo dichiarato. La sentenza che decide sulla base di tale questione non integra una pronuncia c.d. della terza via quando la questione sia stata introdotta nel processo dalla stessa parte e l’ente impositore abbia contrastato la domanda.
Il Fatto
Uno studio legale associato, composto da padre e figlio, presentava istanza di rimborso per l’Irap versata per gli anni dal 2010 al 2013, assumendo di non disporre di autonoma organizzazione e di non esservi pertanto tenuto. L’ufficio restava silente, sicché la contribuente impugnava il silenzio-rifiuto. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sul gravame dell’Agenzia delle Entrate, riteneva invece che, nel caso di studio professionale associato, dovesse prescindersi dall’accertamento dell’autonoma organizzazione e verificarsi se risultasse provato che la professione forense non fosse stata svolta in forma associata, prova ritenuta non fornita. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione prende le mosse dall’orientamento delle Sezioni Unite n. 7371 del 2016, secondo cui l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell’Irap, senza necessità di accertare in concreto l’autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio. Il principio, prosegue la Corte, è stato esteso alle associazioni senza personalità giuridica e agli studi associati (conf. Cass. n. 30873 del 2019 e Cass. n. 4663 del 2025), con la precisazione che l’eventuale esclusione da imposta è subordinata alla dimostrazione che non viene esercitata alcuna attività produttiva in forma associata.
La Corte ritiene che detta regola renda superfluo ogni esame di quanto accertato dalla Commissione tributaria provinciale circa l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, essendo il primo motivo di ricorso infondato. Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte osserva che la questione della mancanza di attività esercitata in forma associata era stata introdotta dalla stessa contribuente sin dal primo grado, sicché la decisione della CTR non integra una pronuncia della terza via. Inoltre la Corte richiama il principio, già affermato da Cass. n. 23949 del 2024, per cui nelle controversie di rimborso promosse dal contribuente che abbia dichiarato il presupposto e versato l’imposta, l’onere probatorio è invertito: spetta a chi agisce fornire la piena prova dell’insussistenza del presupposto impositivo.
La CTR, prosegue la Corte, ha correttamente valutato la mancata prova da parte della contribuente, motivando sul carattere solo parziale della documentazione prodotta e sulle dichiarazioni dei redditi dei professionisti, i quali avevano compilato i quadri relativi ai redditi da imputare a entrambi gli associati. Non sussiste pertanto alcuna violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.
Il ricorso è in definitiva rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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