Rimborso ritenute su interessi infragruppo e divieto di doppia imposizione (Cass. civ. Sez. V n. 18718 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ritenute applicate sugli interessi corrisposti da una società controllata italiana alla controllante estera, il diritto al rimborso sussiste quando gli stessi interessi siano stati integralmente ripresi a tassazione dalla controllata. La ripresa a tassazione dell’intero importo degli interessi, operata dalla società italiana, esclude la legittimità di una ulteriore imposizione mediante ritenute d’acconto in capo alla controllante beneficiaria effettiva, in applicazione del divieto di doppia imposizione recepito nell’art. 26-quater, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, quale attuazione della direttiva n. 2003/49/CE. Le ritenute già versate devono pertanto essere restituite alla società controllante straniera.
Il Fatto
Una società di diritto belga, controllante di una società italiana operante nel settore produttivo e commerciale, presentava nel 2009 istanza di rimborso delle ritenute, pari a euro 174.755,50, operate sugli interessi pagati in suo favore nel 2008 dalla controllata italiana. Il rapporto tra le parti era regolato da un contratto di commissione senza rappresentanza e da un contratto di tesoreria, che prevedeva la concessione di una linea di credito dalla controllante alla controllata, con interessi pari all’Euribor maggiorato dello 0,5%.
L’amministrazione finanziaria respingeva l’istanza con provvedimento motivato sull’art. 110, comma 7, TUIR. Il diniego era impugnato, ma la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’appello della contribuente, rilevando che la società italiana aveva autonomamente ripreso a tassazione gli interessi per l’intero importo. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati. La Corte richiama la nozione consolidata di motivazione apparente: la sentenza è nulla per error in procedendo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, con argomentazioni inidonee a far conoscere il percorso logico del giudice. Il principio è ribadito da Sez. Un. n. 22232 del 2016 e, da ultimo, da Sez. I n. 1986 del 2025.
Nel caso di specie la decisione impugnata si sviluppa per sette pagine e ricostruisce il grado precedente e le posizioni delle parti, superando il minimo costituzionale richiesto. Quanto al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la stessa formulazione del motivo riconduce la pretesa omissione a un problema di sussunzione della fattispecie in una disposizione piuttosto che in un’altra, e non all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il terzo motivo è assorbito dalla considerazione che la società italiana ha spontaneamente rinunciato, prima del giudizio, a dedurre dal proprio reddito d’impresa gli interessi passivi versati alla controllante. Far gravare su questi ultimi anche le ritenute d’imposta costituisce comportamento in contrasto con i principi della direttiva n. 2003/49/CE, recepiti nell’art. 26-quater, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, che vietano la doppia imposizione sui pagamenti tra società consociate di Stati membri diversi.
La Corte precisa che non è in discussione una determinazione degli interessi superiore al valore normale, ma interessi che nella loro interezza sono stati espunti dalle deduzioni e ricompresi nel reddito d’impresa della società italiana, già sottoposta a tassazione per l’intero importo. Non è pertanto legittima una ulteriore tassazione mediante ritenute d’acconto, che devono essere restituite alla controllante straniera, beneficiaria effettiva degli interessi. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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