Divieto di reformatio in peius e responsabilità del direttore dei lavori (Cass. civ. Sez. II n. 18765 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius, discendente dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione e di acquiescenza, impedisce al giudice d’appello di modificare in danno dell’appellato le statuizioni non investite da impugnazione incidentale. La rinnovazione della consulenza tecnica disposta per decidere l’appello principale non abilita il giudice a rideterminare l’intero thema decidendum: resta preclusa tanto l’attribuzione di voci di danno non liquidate in primo grado quanto l’aumento di quelle già riconosciute. In tema di appalto, il direttore dei lavori risponde nei limiti della sua funzione di tutela del committente, con verifica riferita al singolo vizio e alla sua origine, senza che possa essergli ascritta, in via solidale e indifferenziata, la generalità dei vizi imputabili all’appaltatore. Il vizio di omessa pronuncia, infine, non sussiste quando la censura sia stata assorbita da altra statuizione.

Il Fatto

La vicenda riguarda la realizzazione di una villa e le molteplici controversie insorte tra il committente, il progettista e direttore dei lavori e le imprese incaricate. Un primo gruppo di cause, promosse dalle imprese e dal professionista, aveva ad oggetto il pagamento dei corrispettivi; una seconda causa, promossa dal committente, denunciava vizi e difetti dell’opera.

Il Tribunale, riunite le cause, quantificò i compensi e riconobbe i vizi. La Corte d’appello di Venezia, rinnovata la consulenza tecnica, ripartì i costi di ripristino tra imprese e direttore dei lavori e rideterminò i crediti risarcitori. Avverso tale decisione il professionista ha proposto ricorso principale per tredici motivi, cui hanno resistito con ricorsi incidentali alcune imprese. La questione centrale investe i limiti del potere del giudice d’appello in assenza di impugnazione incidentale del committente.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale. Il divieto di reformatio in peius consegue alle norme che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello: una volta fissato il quantum devolutum, l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato. La Corte d’appello, rinnovata la consulenza per decidere l’appello del professionista, ha invece rideterminato l’intera decisione, modificando in peius la posizione del direttore dei lavori con voci di danno liquidate in misura inferiore o non liquidate affatto.

È irrilevante, sottolinea la Corte, che l’importo finale sia inferiore a quello di primo grado, non essendo consentito al giudice d’appello ripartire diversamente l’incidenza dei costi. Il principio trova conforto nel precedente Cass. n. 21504/2020 e in Cass. n. 3896/2020.

Il secondo motivo è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge, purché risulti dal testo della sentenza e non dal confronto con le risultanze processuali, secondo Cass. Sez. U. n. 8053/2014. Il terzo e il quarto motivo sono infondati, avendo la Corte d’appello deciso implicitamente i motivi di gravame disponendo la rinnovazione della consulenza.

Il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo sono fondati. In tema di appalto, il direttore dei lavori tutela la posizione del committente vigilando sulla conformità dell’esecuzione al capitolato, senza che ne derivi responsabilità per la cattiva esecuzione imputabile all’appaltatore, come affermato in Cass. n. 39448/2021 e Cass. n. 20557/2014. La Corte d’appello ha invece riconosciuto la responsabilità del direttore in solido con le imprese per la generalità dei vizi, mentre occorreva una verifica riferita al singolo vizio, alla sua natura e alla sua origine.

L’undicesimo motivo è infondato, poiché la censura richiamata è rimasta assorbita dalla liquidazione ex novo operata in appello, con conseguente esclusione del vizio di omessa pronuncia. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo restano assorbiti. Quanto ai ricorsi incidentali delle imprese, è accolto il motivo che ripropone la medesima questione della reformatio in peius; gli altri sono infondati o inammissibili. Il ricorso dell’altra impresa è invece accolto: essendo la sentenza resa tra litisconsorti facoltativi, il capo riguardante l’uno è autonomo, passa in giudicato se non impugnato e non è modificabile dal giudice del gravame dell’altro, sicché la pronuncia va cassata senza rinvio nei suoi confronti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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