Secondo ricorso per cassazione tardivo se notificato oltre il termine breve (Cass. civ. Sez. III n. 16991 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui la stessa sentenza sia impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione è inammissibile se notificata oltre la scadenza del termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente. La responsabilità professionale del notaio non può fondarsi sulla qualificazione dell’atto come di straordinaria amministrazione quando essa risulti già accertata in fatto dal giudice di merito. Le Sezioni Unite hanno ampliato i limiti di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, escludendo che la preesistenza dell’interesse a impugnare ne determini di per sé l’inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, socio e amministratore di una società a responsabilità limitata, convenne in giudizio il notaio che aveva rogitato tre atti di compravendita immobiliare, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale. A sostegno dedusse che gli atti, qualificabili come di straordinaria amministrazione, erano stati stipulati senza la preventiva delibera societaria richiesta dal meccanismo dei poteri disgiunti e congiunti e senza il reale pagamento del prezzo.
Il Tribunale rigettò la domanda principale e quella riconvenzionale. La Corte d’appello rigettò l’appello principale, accolse in parte quello incidentale del notaio, riformò la statuizione sulle spese e confermò la validità degli atti come di ordinaria amministrazione. Contro la sentenza il soccombente propose ricorso per cassazione con quattro motivi; gli eredi del notaio resistettero con controricorso, eccependo l’improcedibilità per la mancata iscrizione a ruolo di un primo ricorso notificato in precedenza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Dalla documentazione emerge che il difensore del ricorrente notificò una prima volta il ricorso, senza iscriverlo a ruolo, e che in quella occasione fu notificato regolarmente il controricorso nel rispetto del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ.. La notifica, quindi, ebbe certamente luogo.
Su questa premessa la Corte afferma il principio di inammissibilità del secondo ricorso. Poiché intercorre tra le due notifiche un intervallo superiore al termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla prima notificazione, la seconda impugnazione è tardiva. Il riferimento è alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite n. 10266 del 2018, in linea con Sezioni Unite n. 12084 del 2016 e con l’ordinanza n. 14214 del 2018: la notificazione della prima impugnazione dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente e fa decorrere il termine breve.
Nonostante il rilievo assorbente, la Corte esamina i motivi ad abundantiam. Il primo motivo, sulla qualificazione degli atti come di straordinaria amministrazione, è inammissibile: la Corte d’appello ha accertato in fatto l’oggetto sociale e la natura degli atti, e il ricorso si risolve nel tentativo di ottenere un nuovo esame del merito. Il secondo, sull’omessa valutazione della condotta negligente del notaio in violazione dell’art. 47 della legge notarile, è parimenti inammissibile, non ravvisandosi alcun omesso esame.
Il terzo motivo, sull’applicazione degli artt. 8 e 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 122 del 2005, è in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte d’appello ha correttamente escluso l’applicabilità della disciplina agli immobili già costruiti, come confermato dalla sentenza n. 24535 del 2016 e dall’ordinanza n. 22603 del 2021. Il quarto motivo, sulla tardività dell’appello incidentale, è infine respinto: i limiti di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva sono stati ampliati dalla giurisprudenza più recente, richiamata nelle Sezioni Unite n. 8486 del 2024.
Nota della Redazione
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