Carta docente al precario: ottemperanza al giudicato e no all’astreinte (TAR Veneto n. 31 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inadempimento e condanna l’Amministrazione all’esecuzione della sentenza passata in giudicato, nominando il commissario ad acta per il caso di inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico integrino le “altre ragioni ostative” che si aggiungono al limite della manifesta iniquità. Il modulo esecutivo è ammissibile solo in presenza dei requisiti di legge, tra cui la prova del passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, era stata esclusa dall’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo”, contributo di € 500,00 annui previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Si era rivolta al giudice ordinario di Treviso, che con la sentenza indicata in epigrafe ha accertato il suo diritto al beneficio per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 e ha condannato il Ministero a mettere a disposizione € 1.000 tramite il sistema della Carta elettronica.

Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione il 12 febbraio 2025, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della Carta con l’accredito della somma complessiva e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i requisiti di ammissibilità della domanda. La ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nel merito, il giudice ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che impone all’Amministrazione di conformarsi al giudicato. È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza nella parte relativa al rilascio della Carta con accredito degli importi annuali. Il ricorso è stato quindi accolto e l’Amministrazione è stata condannata ad attivare la Carta elettronica e a rendere disponibile la somma di € 1.000,00, in conformità a quanto stabilito dal giudice ordinario, esclusi ulteriori accessori. Il termine per provvedere è di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare ad altro dirigente dello stesso Ministero, nell’ulteriore termine di 60 giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale.

È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Il giudice ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna all’astreinte, anche in ragione della complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più uffici. Le spese di lite, liquidate secondo i valori tabellari e ridotte della metà per il carattere seriale della causa, sono poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *