Detrazione ristrutturazioni subordinata al bonifico parlante (Cass. civ. Sez. V n. 18768 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, l’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998 impone che il pagamento delle spese detraibili avvenga mediante bonifico bancario recante la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato (c.d. bonifico parlante). Il contribuente che, destinatario della detrazione per effetto della cessione dell’immobile, non provi di aver utilizzato tale specifica modalità di pagamento, è legittimamente destinatario del recupero in sede di controllo formale della dichiarazione. L’esecuzione dei lavori in economia resta irrilevante, rientrando tra gli esborsi soggetti al bonifico parlante anche quelli per l’acquisto dei materiali.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente una cartella di pagamento per oltre duemila euro a titolo di maggiore IRPEF relativa all’anno di imposta 2014. L’atto traeva origine dal controllo formale della dichiarazione modello 730/2015, nella quale il contribuente aveva fruito delle detrazioni per lavori di ristrutturazione eseguiti sull’immobile della madre, poi cedutogli con atto del dicembre 2014.

Il ricorso proposto dinanzi alla C.t.p. di Bergamo era rigettato, perché il pagamento dei lavori non era avvenuto nel rispetto della forma del bonifico parlante. L’appello dinanzi alla C.t.r. della Lombardia era parimenti rigettato. Il contribuente ha dunque proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce la violazione di legge per errata interpretazione dell’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, in correlazione con l’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, censurando la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto legittima la detrazione in difetto dell’utilizzo del bonifico parlante.

La Corte ritiene il motivo infondato. La disposizione richiamata stabilisce che il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato. Il documento deve, inoltre, essere corredato – ai sensi dell’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 – del codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione e del codice fiscale o della partita IVA del destinatario.

La funzione dello strumento è verificatoria: solo la compresenza dei dati del destinatario, del contribuente e della causale consente all’amministrazione di riscontrare la detraibilità della spesa. La Commissione regionale ha quindi fatto buon governo dei principi normativi, avendo accertato che il contribuente – divenuto cessionario del cespite dal genitore e titolare del diritto alla detrazione – non aveva fornito, a fronte della richiesta documentale dell’Ufficio, la prova del pagamento mediante bonifico parlante.

Il ricorrente aveva prodotto unicamente fatture relative a costi non inerenti o aventi ad oggetto prestazioni generiche, delle quali non era verificabile la pertinenza. La Corte precisa che resta irrilevante l’esecuzione dei lavori in economia: tra gli esborsi per i quali è necessaria la specifica modalità di pagamento rientrano anche quelli relativi all’acquisto dei materiali.

Il ricorso è pertanto rigettato. Nulla per le spese, non essendosi l’Agenzia costituita con controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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