Nullità della fideiussione ABI e competenza della sezione imprese (Cass. civ. Sez. I n. 18843 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sezione specializzata in materia di impresa è competente anche in ordine alla domanda, proposta in via riconvenzionale dal debitore ingiunto, di nullità della fideiussione che riproduca lo schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust. L’azione diretta a far dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata, che entra così nell’oggetto del processo. Il regime dell’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168 del 2003 è inderogabile e opera anche quando difettino i presupposti del comma 1-bis.
Il Fatto
Una debitrice ingiunta ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Matera avverso un decreto ingiuntivo emesso il 2 dicembre 2020, eccependo tra l’altro la nullità della fideiussione posta a fondamento della propria responsabilità, in quanto frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza e rilasciata in violazione dell’art. 2 l. n. 287 del 1990.
Il giudice adito ha sospeso il giudizio e rimesso le parti davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Potenza limitatamente alla domanda riconvenzionale di nullità. Il Tribunale di Potenza ha quindi promosso d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendo sussistere la competenza della sezione specializzata del Tribunale di Napoli.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’oggetto effettivo dell’opposizione: il debitore ingiunto ha chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione e, per l’effetto, la revoca del decreto ingiuntivo. La questione di competenza dipende dunque dal rapporto tra la domanda di invalidità del contratto a valle e l’accertamento della intesa vietata a monte.
Su questo punto la Cassazione richiama il proprio orientamento, espresso in casi analoghi, secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, secondo comma, l. n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia sulla nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI contenente clausole contrastanti con l’art. 2, secondo comma, lett. a), l. n. 287 del 1990 (Cass. n. 21429 del 2022; Cass. n. 6523 del 2021).
Il passaggio argomentativo decisivo è che la fideiussione costituisce, secondo la prospettazione della parte, applicazione concreta dell’intesa vietata. Il legame tra i due piani non è irrilevante ai fini della competenza, perché presuppone che la violazione antitrust assuma la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto a valle. La necessità di valutare la coincidenza tra il testo negoziale oggetto di causa e lo schema frutto dell’intesa non esclude l’accertamento sulla sorte dell’intesa: al contrario, lo richiede, sicché quest’ultima finisce per rientrare nell’oggetto del processo.
Verificato l’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, che attribuisce alle sezioni specializzate le controversie richiamate, la Corte esamina il successivo art. 4, comma 1-ter, nel testo risultante dalla modifica operata dall’art. 18, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 3 del 2017, che prevede un regime specifico e inderogabile. Per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche in presenza dei presupposti del comma 1-bis, è inderogabilmente competente, tra le altre, la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici ricompresi nei distretti di corte d’appello di Bologna, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Potenza e altre sedi.
La controversia è soggetta ratione temporis a tale disciplina ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., poiché il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso il 2 dicembre 2020. Per queste ragioni la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, in relazione alla domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione, e rimette al giudice del merito la regolazione delle spese del regolamento.
Nota della Redazione
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