Contratti distrattivi nulli solo se vietati da norma penale (Cass. civ. Sez. I n. 9376 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti con i quali la società poi assoggettata a procedura concorsuale determini il trasferimento a terzi dei propri beni, distraendoli dalla soddisfazione dei creditori, sono affetti da nullità, ai sensi dell’art. 1418, comma 1°, c.c., soltanto quando la loro stipulazione integri di per sé una norma incriminatrice, come gli artt. 216, comma 1°, e 223, comma 1°, l. fall., applicabili anche nell’amministrazione straordinaria. La sola finalità distrattiva, ove non si traduca in violazione di una norma imperativa, non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa, frode alla legge o motivo illecito, restando l’atto soggetto ai rimedi speciali dell’inefficacia quali la revocatoria. Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, i contratti in corso proseguono ope legis fino allo scioglimento da parte del commissario, e i crediti maturati dal contraente in bonis dopo l’apertura della procedura sono ammessi al passivo in prededuzione ex art. 52 del d.lgs. n. 270/1999, pur in mancanza di espresso subentro.

Il Fatto

La società concedente ha chiesto l’ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria, in prededuzione, per l’imposta di registro pagata in luogo della conduttrice e per i canoni di locazione maturati e non corrisposti. I commissari straordinari avevano proposto l’esclusione, rilevando che la creditrice era cessionaria di immobili già appartenenti alle società del gruppo e che era pendente un giudizio di annullamento di quegli atti di cessione davanti al Trib. Genova.

Il giudice delegato aveva escluso il credito; il tribunale, in sede di opposizione, ha accolto la domanda e ammesso la creditrice, respingendo le eccezioni di nullità dei contratti di locazione. La procedura ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, che investono la dedotta nullità del contratto di locazione per illiceità della causa e frode alla legge. Il tribunale aveva respinto l’eccezione sul rilievo che gli illeciti contestati non potevano determinare la nullità di tutti gli atti dell’operazione, ma al più quella delle singole delibere, e che l’eventuale finalità distrattiva comportava solo la revocabilità.

La Corte corregge la motivazione. In linea di principio, osserva, in assenza di una norma che vieti in generale atti negoziali pregiudizievoli per i terzi, il contratto lesivo dei diritti dei creditori non è di per sé illecito, appresta l’ordinamento rimedi speciali di inefficacia. Tuttavia, se il contratto è stipulato anche in violazione di una norma imperativa, come quella penale, esso è sanzionato con la nullità ex art. 1418, comma 1°, c.c.

Richiamando il paradigma del reato-contratto, la Corte afferma che gli atti con cui la società determina la stabile fuoriuscita dei beni dal patrimonio sono compiuti in violazione delle norme incriminatrici di bancarotta fraudolenta, che ne vietano la stipulazione, a prescindere dalla validità formale delle delibere che li hanno programmati.

La decisione impugnata è però corretta nella sostanza: il tribunale ha escluso la nullità sul rilievo che la lesione del patrimonio si è realizzata con le delibere, ormai definitive, e che i contratti di locazione non hanno concorso alla distrazione, derivata interamente dalle operazioni societarie. Si tratta di un apprezzamento in fatto, sindacabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, secondo i principi delle SU n. 8053 del 2014 e delle SU n. 5792 del 2024. La censura non è stata proposta con la necessaria specificità.

Quanto al quarto motivo, la Corte dichiara inammissibile la censura sull’abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. n. 192/1998, che postula un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il quinto motivo, relativo all’art. 50, comma 2°, d.lgs. n. 270/1999, è infondato: i contratti proseguono ope legis fino allo scioglimento, e i crediti maturati dopo l’apertura vanno ammessi in prededuzione anche senza espresso subentro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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