Cartella 36-bis per ritenute dichiarate e non versate senza obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 19094 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione mediante cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, la ripresa di ritenute dichiarate e non versate integra la tipica ipotesi di cui alla lett. f) della norma e non richiede alcuna interpretazione sulla spettanza di benefici fiscali invocati dal contribuente. La cartella è pertanto legittima anche quando non contenga alcun riferimento ai presupposti dei benefici stessi, poiché la deduzione della non debenza, totale o parziale, delle somme iscritte a ruolo è rimessa all’onere della parte contribuente. È contraddittoria, e va cassata, la decisione che, accertata la insussistenza di quei presupposti, ne tragga la conseguenza della carenza di motivazione e dell’emissione della cartella fuori dei casi di controllo cartolare.
Il Fatto
Una società impugnava la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano recuperate ritenute di imposta Irpef di un determinato anno. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per vizio di motivazione della cartella, ritenendo che l’amministrazione si fosse limitata a liquidare le somme dovute e avesse fatto malgoverno dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello erariale, osservando che la norma ha carattere eccezionale e non può estendersi a ipotesi diverse da quelle tassative del controllo formale. Nel caso concreto la ripresa presupponeva una determinata interpretazione circa i limiti dei benefici fiscali post sismici, in relazione alla natura imprenditoriale del beneficiario e all’osservanza della soglia de minimis, elementi di cui la cartella taceva. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver la CTR pronunciato oltre i limiti della domanda. Il motivo è infondato, poiché dalla sentenza impugnata e dalla parziale trascrizione dell’atto di appello emerge che il primo motivo di appello era proprio relativo alla violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e consisteva nella deduzione che l’ufficio aveva proceduto all’iscrizione a ruolo nei limiti della verifica cartolare.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 e 7 della legge n. 212 del 2000. L’ufficio aveva semplicemente iscritto a ruolo ritenute dichiarate e non versate, il che non presupponeva alcuna interpretazione circa la spettanza della disciplina post sisma.
La Corte ritiene fondata la prima censura e inammissibile la seconda, attinente al merito della pretesa tributaria, non esaminato dalla CTR. È circostanza pacifica che la cartella abbia ad oggetto ritenute Irpef dichiarate e non versate. Tale circostanza costituisce tipica ipotesi di emissione della cartella ex art. 36-bis lett. f) d.P.R. n. 600 del 1973, a fronte della quale la deduzione della non debenza delle somme iscritte a ruolo è rimessa all’onere della parte contribuente.
Correttamente quindi la cartella non conteneva alcun riferimento alla insussistenza dei presupposti dei benefici fiscali post sismici, come accertato dalla stessa CTR, che ne traeva però la contraddittoria conseguenza che essa fosse priva di adeguata motivazione e emessa al di fuori dei casi di controllo cartolare. Respinto il primo motivo, il secondo è accolto: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.