Costituzione tardiva dell’appellato nel processo tributario non è sanzionata da nullità (Cass. civ. Sez. V n. 19148 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tardiva costituzione in giudizio della parte appellata nel processo tributario, disciplinata dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato per il giudizio di appello dall’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, non comporta alcun tipo di nullità, stante la mancata previsione di simile sanzione e il principio di tassatività delle relative cause ex art. 156 c.p.c., ma determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse. È pertanto ammissibile la costituzione dell’appellato in udienza, senza l’osservanza dei termini e dei modi dell’art. 23, poiché l’inammissibilità impedirebbe alla parte, in violazione dell’art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale e di esercitare il diritto di difesa. Il giudice di appello che dichiari di non tener conto della costituzione tardiva viola il diritto di difesa e la sua decisione è cassata con rinvio.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava davanti alla giustizia tributaria un avviso di accertamento Iva relativo all’anno 2012, con il quale l’amministrazione finanziaria contestava l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, riferite agli acquisti effettuati da quattro società fornitrici.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’appello dell’Ufficio, rilevando la tardività della costituzione in giudizio della società appellata e, nel merito, l’insussistenza della buona fede della contribuente. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare la questione della costituzione tardiva dell’appellato nel processo tributario. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata, la Suprema Corte ribadisce che la tardività della costituzione del resistente non comporta alcun tipo di nullità, sia in base alle norme del d.lgs. n. 546 del 1992, sia alla stregua delle disposizioni del codice di procedura civile, alle quali rinvia l’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il collegio osserva che manca una previsione sanzionatoria espressa e che opera il principio di tassatività delle cause di nullità, di cui all’art. 156 c.p.c.. La conseguenza della costituzione tardiva è dunque soltanto la decadenza dalla facoltà di compiere attività processuali ormai precluse.
La Corte richiama inoltre il principio per cui nel processo tributario è ammissibile la costituzione dell’appellato direttamente in udienza, senza i termini e i modi dell’art. 23, poiché la sanzione dell’inammissibilità non è prevista e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell’art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale e di confutare le ragioni della controparte, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno affermato, errando, di non poter tener conto della costituzione tardiva della società appellata, omettendo così di esaminare le argomentazioni difensive contenute nell’atto di controdeduzioni, tra cui la contestazione dell’inammissibilità dell’appello e la riproposizione di difese già accolte in primo grado, debitamente trascritte nel rispetto del principio di autosufficienza.
La Corte accoglie quindi il primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di primo grado.
Nota della Redazione
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