Motivazione apparente in appello e prova delle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 19147 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione apparente, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di appello che si limiti ad aderire alla pronuncia di primo grado senza esaminare e valutare i motivi di gravame, così da non consentire di ricavare il percorso argomentativo seguito. La motivazione è apparente anche quando, pur graficamente esistente e ricca nella descrizione astratta delle norme, non permetta alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, perché non esplicita il criterio logico seguito né il quadro probatorio posto a suo fondamento. In materia tributaria, è apparente la motivazione che, a fronte di una puntuale prospettazione erariale su operazioni soggettivamente inesistenti, opponga solo un giudizio generale e astratto, senza indicare su quali riscontri sia fondato il convincimento. Il vizio investe l’intera pronuncia e ne impone la cassazione con rinvio.
Il Fatto
La società contribuente ricevette un avviso di accertamento con cui, ai fini Iva e per l’anno d’imposta 2011, l’Amministrazione finanziaria recuperava a imponibile poco più di ventimila euro, ritenendo indebite le detrazioni perché riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti.
La società impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che lo annullò. L’Ufficio propose appello e la Commissione tributaria regionale respinse l’impugnazione, ritenendo non provata la contestazione erariale e illegittimo l’atto per mancata allegazione della documentazione posta a suo fondamento. L’Agenzia delle entrate ricorse allora per cassazione, affidando le proprie censure a due motivi, cui la società replicò con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’istanza di trattazione in pubblica udienza. Il novellato art. 375 cod. proc. civ. delinea, per il giudizio di legittimità, un rapporto di regola-eccezione: i ricorsi sono normalmente definiti all’esito dell’adunanza camerale, salvo i casi di revocazione e di particolare rilevanza della questione di diritto. Quest’ultima non ricorre quando la questione sia già stata risolta o il principio da enunciare sia solo apparentemente nuovo.
Sul primo motivo, il Collegio ricostruisce i confini della motivazione apparente. Il vizio si configura quando il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, oppure quando, pur indicandoli, non vi faccia seguire una disamina chiara e sufficiente sul piano logico e giuridico. La decisione d’appello non è viziata se motivata per relationem, purché da entrambe le pronunce emerga un percorso argomentativo adeguato. È invece viziata quando il giudice si limiti ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che risulti l’esame dei motivi di gravame.
La motivazione è apparente anche quando non attinga il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., o quando difetti l’esplicitazione del quadro probatorio o il ragionamento si fondi su un giudizio generale e astratto.
Nel caso concreto, l’Ufficio aveva articolato una prospettazione dettagliata su un articolato sistema di operazioni, su soggetti e compagini societarie collegate e su un disegno di sottrazione di beni alle procedure esecutive. A fronte di ciò, la sentenza d’appello si era ridotta ad affermare che non sussistevano fatture inesistenti, senza indicare basi e riscontri del proprio convincimento, aggiungendo solo valutazioni generali sulle imprese di autotrasporto. La motivazione si rivela così semplicemente assertiva e del tutto carente nella esplicitazione del quadro probatorio.
La medesima carenza riguarda la seconda ratio decidendi, relativa alla asserita mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso, poiché nulla emerge in sentenza sul perché le prospettazioni difensive dell’erario fossero state ritenute insufficienti. Il vizio investe dunque l’intera pronuncia. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, sez. staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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