Indennità chilometrica ai dipendenti ARIF dalla contrattazione privatistica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19200 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti di enti pubblici non economici non determina la fuoriuscita del rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato, restando ferma l’applicabilità del d.lgs. n. 165/2001. Il richiamo alla contrattazione privatistica deve intendersi strettamente inerente alle qualifiche di inquadramento, alle mansioni esigibili e al trattamento economico previsto, con esclusione delle regole comuni sull’acquisizione delle mansioni superiori. Gli obblighi di contenimento della spesa dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 non si applicano in via diretta alle regioni, ma operano come principi di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che la clausola collettiva sull’indennità chilometrica resta efficace a favore dei dipendenti dell’ente.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di un’agenzia regionale pugliese per le attività irrigue e forestali e inquadrato nel IV livello operaio del C.C.N.L. di categoria, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dell’indennità chilometrica, commisurata a un quinto del costo della benzina moltiplicato per il percorso di andata e ritorno tra residenza e centro lavorativo per ogni giornata di lavoro. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato la condanna dell’agenzia al pagamento, oltre interessi e rivalutazione.

L’ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contestando l’applicabilità del CCNL privatistico a un rapporto di lavoro pubblico e la quantificazione degli importi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione logica, sono infondati. La Corte ricostruisce la tradizione normativa del settore, che affonda le radici nella legge n. 124 del 1985 e, ancor prima, nella legge n. 205 del 1962, che già consentiva all’amministrazione forestale di assumere operai con contratti di diritto privato. A seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni, anche queste ultime hanno adottato normative analoghe, tra cui la legge regionale Puglia n. 3 del 2010, istitutiva dell’agenzia.

La Corte richiama i propri precedenti, in particolare le pronunce del 2023 e del 2024, secondo cui alla legislazione regionale è consentito sottoporre il rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato senza che ciò comporti la fuoriuscita dal lavoro pubblico privatizzato. Il richiamo al contratto collettivo va inteso come strettamente inerente alle qualifiche di inquadramento, alle mansioni esigibili e al trattamento economico, mentre non opera la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per esercizio di fatto di mansioni superiori.

La Corte valorizza anche l’art. 7-bis del d.l. n. 120 del 2021, convertito dalla legge n. 155 del 2021, che ha ribadito la possibilità di ricondurre il settore alla contrattazione collettiva privatistica, facendosi carico di allineare il modello, pur nella sua specificità, a quello generale del d.lgs. n. 165/2001.

Il terzo motivo, relativo all’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010, è parimenti infondato. La Corte chiarisce che tali disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Il vincolo per le Regioni non è dunque diretto, ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa. La semplice invocazione della norma non basta a fondare la censura sull’inefficacia della clausola collettiva.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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