Il vizio di motivazione apparente e i limiti del sindacato di legittimità sulla consulenza tecnica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11273 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione di plurime norme di diritto, senza specificare in relazione a ciascuna di esse l’errore commesso dal giudice del merito, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere ravvisata nella mera circostanza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, ma solo quando abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti o in contraddizione con la regola legale di valutazione. Il vizio di motivazione apparente, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sussiste solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, non anche quando la motivazione sia insufficiente o non soddisfi le aspettative della parte soccombente.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado che condannava una società esercente attività di farmacia al pagamento di differenze retributive in favore di una lavoratrice. Il motivo di gravame respinto in appello riguardava l’erroneità del conteggio effettuato dal consulente tecnico d’ufficio, che aveva imputato le ore eccedenti l’ottava ora di servizio notturno al lavoro straordinario, mentre la società riteneva che tali ore rientrassero nel normale orario di lavoro mensile e dovessero essere soggette solo alle maggiorazioni di legge.
La Corte territoriale aveva condiviso le risposte del CTU, argomentando che il servizio a battenti chiusi è retribuito con la sola maggiorazione del 10% per le prime otto ore, già retribuite nello stipendio fisso mensile, e con la retribuzione oraria più la maggiorazione per le ore eccedenti, retribuite come ore di straordinario. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha trattato congiuntamente i due motivi, in quanto censuranti la medesima statuizione, rigettandoli entrambi. Quanto al primo motivo, la Cassazione ha rilevato pregiudiziali profili di inammissibilità, poiché il ricorrente aveva denunciato la violazione di una pluralità di norme — dai contratti collettivi nazionali alle norme civilistiche sull’interpretazione negoziale e processuali — senza indicare con precisione, per ciascuna, l’errore commesso dal giudice di merito in relazione alla concreta controversia.
La Corte ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di legittimità, il singolo motivo deve identificare specificamente la parte della decisione censurata, non potendo essere affidato a deduzioni generali o affermazioni apodittiche. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente, pur fondando le proprie doglianze sulla critica alla consulenza tecnica, non aveva riportato i contenuti della stessa nella parte contabile, violando così l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
Sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui tale norma è violata solo quando il giudice giudichi sulla base di prove non introdotte dalle parti o dichiari di non dover osservare la regola legale, non già quando attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. Nel caso di specie, la condivisione dell’elaborato peritale da parte della Corte territoriale non integrava alcuna violazione della norma.
Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha escluso la sussistenza dei vizi motivazionali denunciati, richiamando i consolidati arresti delle Sezioni Unite in materia di nullità della sentenza per anomalie motivazionali. La motivazione apparente o perplessa ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a rendere percepibili le ragioni della decisione. Nella specie, il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale era chiaramente percepibile, non bastando a determinare la nullità né un’eventuale insufficienza della motivazione, né la circostanza che essa non soddisfacesse le aspettative della parte soccombente. Il ricorso è stato quindi respinto, con nulla spese in difetto di attività difensiva dell’intimata e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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