Inammissibile motivo su apprezzamento prove e superflue censure su ratio autonoma (Cass. civ. Sez. V n. 19218 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza con cui si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si denuncia che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ovvero abbia attribuito a una risultanza probatoria un valore diverso da quello suo proprio, pretendendo di assegnarle quello che il legislatore ricollega a una differente prova. È invece inammissibile la censura che si limiti a contestare l’esercizio del prudente apprezzamento, assumendo che il giudice abbia dato maggior forza di convincimento a talune prove piuttosto che ad altre. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove ricorra una svista sul fatto probatorio in sé e non una verifica logica della sua riconducibilità, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.. Quando la decisione impugnata si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggerla, l’inammissibilità del motivo che investe una di esse rende carente di interesse, e dunque inammissibile, la censura relativa alle altre, divenute definitive.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento Irpef, con cui era stato recuperato a imposizione il reddito derivante dalla partecipazione alla società, per il periodo di imposta 2015. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del contribuente, rilevando che la quota societaria era stata oggetto di sequestro e che, nelle more, gravavano sull’amministratore giudiziario gli obblighi dichiarativi e di determinazione dei redditi.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, articolando due motivi: il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 5 d.P.R. n. 917/1986 in combinato disposto con l’art. 51 d.lgs. n. 159/2011, sul carattere automatico della traslazione degli utili in capo ai soci; il secondo, ai sensi del n. 4, per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., avendo la CTR desunto la data del sequestro dalla visura camerale anziché dagli atti giudiziari.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, dichiarandolo inammissibile. Richiamando le Sezioni Unite n. 20867/2020, la S.C. ricorda che la violazione dell’art. 115 è deducibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dei poteri officiosi; la violazione dell’art. 116 è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio.

È invece inammissibile la censura che lamenta il cattivo esercizio del prudente apprezzamento o il maggior peso riconosciuto ad alcune prove rispetto ad altre: doglianza proponibile, nei rigorosi limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto come vizio di motivazione. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5792/2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto; ove invece il fatto probatorio sia stato un punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi del n. 4 o del n. 5 dell’art. 360, a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Nel caso concreto, l’Agenzia deduce in modo meramente astratto il non corretto esercizio del prudente apprezzamento, lamentando che il giudice abbia valorizzato la visura camerale invece degli atti giudiziari, senza che il richiamo a questi ultimi risulti dirimente in senso diverso.

L’inammissibilità del secondo motivo, che investe la prima ratio decidendi, rende superfluo l’esame del primo. Quando la decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggerla, l’accoglimento dell’impugnazione relativa a una sola di esse non potrebbe condurre alla cassazione, rimanendo ferma la sentenza sull’argomento non censurato (Sezioni Unite n. 16602/2005 e le successive conformi richiamate). Il ricorso è dunque respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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