Giudicato interno sulla giurisdizione e riesame del rapporto concessorio (Cass. civ. Sez. V n. 16796 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza con cui il giudice d’appello, in riforma della decisione di primo grado, afferma la giurisdizione da questi negata e rimette la causa al primo giudice è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione, rimanendo altrimenti coperta dal giudicato interno sulla giurisdizione, senza che la questione possa essere riproposta o rilevata d’ufficio nel corso dell’ulteriore processo. Tale principio trova applicazione, per il richiamo dell’art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992, anche nel processo tributario. Nel merito, l’affermata giurisdizione del giudice adito non è ex se idonea a determinarne l’esito, poiché la fondatezza della domanda implica l’esame delle eccezioni e dei fatti probatori, sicché il giudice non può accogliere l’impugnazione del contribuente omettendo di esaminare gli atti concessori posti a fondamento della pretesa.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per contributi iscritti a ruolo da un consorzio di bonifica, relativi all’anno 2014 e correlati all’installazione di cartelli pubblicitari su area demaniale idraulica.

Il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnazione. La Commissione tributaria regionale del Veneto, in integrale riforma, ha accolto l’appello della società contribuente rilevando il difetto di legittimazione soggettiva ed oggettiva del consorzio, non essendo la società né consorziata né occupante porzioni immobiliari consortili. Il consorzio ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell’agente della riscossione, essendo stata rilevata in sentenza la carenza di legittimazione passiva e non essendo stata proposta alcuna censura avverso tale statuizione.

Il primo motivo, che denuncia il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario, è dichiarato inammissibile. La questione aveva già formato oggetto di un precedente giudizio, definito con pronuncia della Commissione tributaria regionale che, riformando la statuizione di primo grado, aveva affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria e rimesso le parti davanti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992. Non essendo stata impugnata quella sentenza con ricorso per cassazione, si è formato il giudicato interno sulla giurisdizione, non più riproponibile né rilevabile d’ufficio.

La Corte richiama sul punto Cass. n. 33313 del 17.12.2019 e Cass. Sez. U. n. 10015 del 15.04.2021, che estendono al processo tributario il principio secondo cui la sentenza del giudice d’appello che affermi la giurisdizione negata dal primo giudice, rimettendogli la causa, è impugnabile solo con ricorso per cassazione.

Il secondo motivo è invece accolto, con assorbimento del terzo. Il giudice del gravame ha annullato la cartella rilevando che l’installazione era stata autorizzata dal Comune e che il consorzio difettava di legittimazione. La Corte osserva che tali rilievi pretermettono la considerazione degli atti intercorsi tra le parti, senza dar conto della loro esistenza e dei relativi contenuti.

La qualificazione del rapporto, se rileva ai fini della giurisdizione, non è ex se idonea a determinarne l’esito, poiché la fondatezza della domanda implica l’esame delle eccezioni di merito e dei fatti probatori. La Corte richiama Cass. Sez. U. n. 13702 del 29.04.2022, n. 16296 del 24.07.2007 e n. 17461 del 01.08.2006. Il rilievo dell’assenza di occupazione di porzioni immobiliari consortili non esauriva il thema decidendum, già correlato dal giudice di primo grado al canone per l’uso dei beni consorziali, regolamentato dall’art. 83 della legge regionale del Veneto n. 11/2001, il cui esame implicava quello degli atti concessori presupposti. Segue cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, ove potranno essere riproposte le questioni rimaste assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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