Contributi di bonifica dovuti per il beneficio intrinseco delle opere idrauliche (Cass. civ. Sez. V n. 4023 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali dovuti da chi, al momento della loro esazione, sia proprietario di un fondo compreso nel perimetro di contribuenza. Essi trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono arrecati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che questi debba provarne l’esistenza, spettando al proprietario la prova contraria. Ove vengano in rilievo opere di difesa idraulica, il beneficio va considerato intrinseco alle opere stesse e, dunque, specifico per tutti gli immobili ricadenti nella zona perimetrale. Il consorziato che non abbia impugnato il piano di classifica e l’atto di determinazione del perimetro innanzi al giudice amministrativo non può contestare in sede tributaria la distribuzione dell’onere della prova, gravando su di lui la dimostrazione dell’insussistenza del beneficio fondiario.
Il Fatto
I contribuenti hanno impugnato alcuni avvisi di pagamento emessi da un Consorzio di Bonifica per l’anno 2013, relativi a una quota consortile di euro 713,10. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria hanno respinto le loro doglianze, ritenendo sussistente la debenza in ragione dell’appartenenza del fondo al perimetro consortile.
I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo articolato in più sottomotivi, lamentando la violazione di plurime disposizioni normative regionali e statali, l’erronea applicazione del giudicato esterno, l’assenza di opere di bonifica e la dedotta inversione dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione consolidata della disciplina. I contributi consortili sono oneri reali, ex art. 21 r.d. n. 215/1933, dovuti in forza dell’appartenenza del fondo al comprensorio e giustificati dai benefici presunti apportati dalle opere. Il consorzio non è onerato della prova di tali benefici, che incombe invece sul proprietario il quale intenda dimostrarne l’assenza, senza che rilevi la personale intenzione di non usufruire di quanto realizzato.
Il collegio richiama quindi l’orientamento in tema di piano di classifica. La sua adozione genera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica per i fondi ricompresi nell’area di intervento. Qualora il consorziato impugni specificamente il piano, il beneficio deve essere provato dal consorzio secondo la regola dell’art. 2697 cod. civ.; in assenza di impugnativa, la presunzione, di natura juris tantum, deve essere superata con onere probatorio a carico del consorziato.
Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 11722 del 2010 e le Sezioni Unite n. 26009 del 2008, ribadendo che, ove il piano di classifica sia specificamente contestato, è il giudice di merito a dover accertare l’esistenza dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere, ferma restando la possibilità di avvalersi dei poteri ufficiosi ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992.
Il collegio precisa poi che il beneficio, per giustificare l’imposizione, deve essere diretto e specifico, traducendosi in una qualità del fondo. Tuttavia, quando vengono in considerazione opere di difesa idraulica, il beneficio è intrinseco alle opere stesse: i fondi difesi acquistano di per sé un maggior valore, senza che il vantaggio cessi di essere specifico per tutti gli immobili collocati nella zona perimetrale. La Corte richiama in proposito Cass. n. 22697 del 2023, Cass. n. 27469 del 2016 e Cass. n. 24066 del 2014.
Quanto all’inversione dell’onere della prova, la Corte osserva che la determinazione del perimetro ha natura di provvedimento amministrativo, immediatamente lesivo, cui sono ricollegate ex lege le conseguenze impositive. In mancanza di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, il perimetro opera come atto presupposto e spetta al contribuente dimostrare l’insussistenza del beneficio fondiario, secondo Cass. n. 2924 del 2022. Anche la censura sull’idoneità di un vantaggio generico è respinta, ribadendosi l’esistenza di un beneficio specifico di natura intrinseca. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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