Procedimento disciplinare autoferrotranvieri e vigenza dei Consigli di disciplina (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19272 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l’art. 53 dell’allegato A al R.D. n. 148 del 1931 costituisce fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da successive disposizioni legislative, e delinea una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantita rispetto a quella della legge n. 300 del 1970. La violazione di tale procedimento comporta la nullità di protezione del provvedimento disciplinare, in ragione dell’inderogabilità della disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, cui spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970. Il ricorso alla normativa generale è ammesso solo ove si riscontrino lacune non superabili neanche in via interpretativa o analogica.
Il Fatto
Un dipendente di una società di trasporto pubblico napoletana riceveva, nel 2019, la sanzione della destituzione a seguito di contestazione disciplinare. Gli si addebitava di avere illegittimamente goduto di permessi retribuiti in violazione della legge n. 104/1992 e di avere gravemente leso il vincolo fiduciario, con violazione dell’art. 445 del R.D. n. 148/1931.
Impugnato il recesso, il Tribunale, in fase sommaria, riteneva il licenziamento viziato da mera violazione procedurale e lo convertiva in risoluzione con indennità di dieci mensilità. Confermata l’ordinanza all’esito delle opposizioni, la Corte d’appello rigettava il reclamo del lavoratore, ritenendo implicitamente abrogate le norme del R.D. n. 148/1931 sui Consigli di disciplina. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte richiama la propria recente sentenza n. 530/2025, che ha affermato la perdurante vigenza dei Consigli di disciplina previsti dall’art. 53 del R.D. n. 148/1931, escludendo che le precedenti pronunce delle Sezioni Unite e il parere dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 19.4.2000 potessero condurre a soluzione diversa.
Tale orientamento è confermato dalle successive ordinanze nn. 604/2025 e 4099/2025, secondo cui l’art. 53 dell’allegato A al R.D. n. 148 del 1931 delinea una procedura peculiare e più garantita di quella della legge n. 300 del 1970. Il ricorso alla normativa generale resta possibile solo in presenza di lacune non colmabili in via estensiva o analogica.
La violazione del procedimento comporta la nullità del provvedimento disciplinare, qualificabile come invalidità di protezione per l’inderogabilità della norma e la sua funzione di tutela del contraente debole. Al lavoratore spetta la tutela reale e risarcitoria dell’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970.
La Corte richiama, inoltre, le Sezioni Unite n. 15540 del 27.07.2016, che hanno ricostruito la disciplina del settore come corpus compiuto e organico, non implicitamente abrogato ma integrabile o sostituibile ove incompatibile con il sistema. Il Collegio richiama anche Cass. n. 1304 del 31.05.2017 sulla categoria delle nullità di protezione.
Ne consegue che il presupposto di diritto della sentenza impugnata — l’avvenuta abrogazione implicita dei Consigli di disciplina — non è corretto. Il primo motivo è accolto, il secondo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame e alle determinazioni sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.