Risarcimento per contratti a termine abusivi e tassazione IRPEF (Cass. civ. Sez. V n. 19275 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, d.P.R. n. 917/1986, le somme percepite a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione quando reintegrano un danno consistente nella mancata percezione di redditi, secondo il principio sostitutivo, mentre non costituiscono reddito imponibile quando ristorano un pregiudizio di natura diversa. Nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, il risarcimento previsto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, da liquidare secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, costituisce misura risarcitoria e non ristoro di retribuzioni, con la conseguenza che la sua tassabilità dipende dall’accertamento della funzione concretamente assolta dalla somma. È affetto da motivazione apparente il giudice di merito che ometta ogni argomentazione su tale funzione, con conseguente cassazione con rinvio.
Il Fatto
La contribuente, dopo una serie di contratti a tempo determinato reiterati e mai convertiti a tempo indeterminato, conveniva in giudizio il Ministero per ottenere il riconoscimento del danno patrimoniale. Ottenuto il ristoro, la stessa presentava istanza di rimborso della ritenuta IRPEF applicata su quella somma, sostenendone la natura non imponibile, e ne impugnava il silenzio-diniego.
La C.t.p. di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non tassabili le somme risarcitorie e rigettando la pretesa quanto alle differenze stipendiali. La C.t.r. della Campania, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ribaltava l’esito riconoscendo agli importi natura di ristoro della perdita di reddito. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono infondati. La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello erariale per genericità dei motivi. La Corte richiama il principio per cui non è configurabile omissione di pronuncia quando la statuizione di rigetto sia implicita e la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione.
Nel caso concreto, decidendo nel merito e negando la natura risarcitoria degli importi, la C.t.r. ha implicitamente rigettato l’eccezione processuale di inammissibilità dell’appello, che resta dunque assorbita.
Il terzo e il quarto motivo sono invece fondati. Sul danno da prestazione lavorativa in violazione di disposizioni imperative, la Corte richiama l’arresto delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016: la misura dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 va interpretata secondo il canone di effettività della tutela affermato dalla giurisprudenza dell’Unione, con riferimento ai criteri dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, salva la prova del maggior pregiudizio.
Stabilito che la reiterazione illegittima va sanzionata con il risarcimento del danno, la Corte ribadisce che tale importo costituisce misura risarcitoria e non può essere ricondotto al ristoro delle mancate retribuzioni. Il principio sostitutivo impone di verificare se la somma reintegri un danno consistente nella mancata percezione di redditi oppure ristori un pregiudizio di natura diversa, con la conseguenza che la tassazione opera solo nella prima ipotesi.
Tale accertamento risulta obliterato nella pronuncia impugnata. La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto per sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito, ma deve controllare che il ragionamento probatorio resti entro i limiti del ragionevole e del plausibile. Nel caso di specie manca ogni argomentazione sulla funzione della somma. Ne segue l’accoglimento del terzo e quarto motivo, il rigetto degli altri e la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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