Rigetto rinnovo permesso di soggiorno per lavoro: valutazione insufficienza reddituale del datore di lavoro (TAR Lombardia n. 3628 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, l’amministrazione è tenuta a valutare le sopravvenienze occorse dopo la presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Tale obbligo non è tuttavia violato quando la nuova occupazione comunicata dall’interessato sia stata effettivamente esaminata e ritenuta non idonea a supportare la richiesta. In particolare, il rinnovo può essere legittimamente negato quando il rapporto di lavoro dedotto non sia valido ed effettivo, come nel caso in cui il datore di lavoro, a sua volta collaboratore domestico, non disponga di un reddito sufficiente e lo schema negoziale dell’assunzione di un collaboratore domestico da parte di altro collaboratore domestico appaia anomalo. La durata del soggiorno e l’integrazione sociale dello straniero non sono elementi autonomamente sufficienti a giustificare il rilascio del titolo di soggiorno in assenza di un valido rapporto di lavoro.
Il Fatto
La ricorrente, rimasta senza occupazione a causa dell’emergenza pandemica, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per attesa occupazione, del quale chiedeva il rinnovo nell’aprile 2022. L’amministrazione, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento volto al rigetto dell’istanza, riceveva la comunicazione di una nuova assunzione come collaboratrice domestica alle dipendenze di un soggetto indicato quale datore di lavoro. Il provvedimento impugnato negava tuttavia il rinnovo, rilevando che il datore di lavoro risultava a sua volta svolgere la professione di collaboratore domestico.
La ricorrente impugnava il dinanzi al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’obbligo di considerare le sopravvenienze e la mancata valutazione della propria situazione reddituale attuale e del grado di integrazione raggiunto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto il primo motivo di ricorso, osservando che dall’esame degli atti emerge come l’amministrazione abbia effettivamente preso in considerazione la nuova occupazione comunicata dalla ricorrente il 30 dicembre 2022. Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 che impone di tenere conto delle sopravvenienze rispetto al momento della domanda di rinnovo.
Con riferimento al secondo motivo, il TAR ha evidenziato che l’amministrazione non ha affatto impedito alla ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno sulla base dell’attività lavorativa, ma ha ritenuto non sufficienti i requisiti reddituali del datore di lavoro e ha giudicato anomalo lo schema negoziale di un collaboratore domestico che assume un altro collaboratore domestico. La valutazione di insufficienza reddituale e la considerazione della natura non genuina del rapporto sono state quindi ritenute coerenti con il quadro normativo.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che la durata del soggiorno e l’integrazione sociale della ricorrente non possono costituire elementi autonomi e sufficienti per giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, laddove manchi un valido ed effettivo rapporto di lavoro, fatta salva la possibilità di un permesso ad altro titolo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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