Distribuzione indiretta utili SSD confronto minimi CCNL al lordo (Cass. civ. Sez. V n. 19397 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di organizzazioni non lucrative, l’art. 10, comma 6, lett. e), del d.lgs. n. 460 del 1997, che fonda una presunzione di distribuzione indiretta di utili nel caso di corresponsione ai dipendenti di compensi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi, va interpretato nel senso che questi ultimi non tengono conto degli oneri fiscali, contributivi e assistenziali a carico del datore di lavoro. Il raffronto va operato tra compensi lordi erogati e minimi tabellari lordi del CCNL di riferimento, per le medesime qualifiche. La censura che investe la lett. b) della stessa disposizione, per contestare la congruità del canone di locazione, è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione del fatto. In presenza di doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di omesso esame di fatto decisivo.
Il Fatto
Una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, esercente l’attività di gestione di palestre, riceveva un avviso di accertamento con cui, per il periodo d’imposta 2013, l’Amministrazione finanziaria disconosceva la natura di ente non commerciale. Si contestava la violazione del divieto di distribuzione indiretta di utili sotto due profili: il compenso erogato ad alcuni collaboratori e soci in misura superiore del 20% rispetto ai minimi del CCNL e il canone di affitto dei locali, ritenuto superiore al valore di mercato. Da qui il recupero a tassazione di un reddito e dell’I.V.A. non versata.
La società ricorreva in primo grado, ottenendo l’accoglimento. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava, condividendo la tesi della contribuente secondo cui il termine di confronto era il c.d. costo azienda e non il compenso lordo. Avverso tale pronuncia l’Ufficio ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 6, lett. e), del d.lgs. n. 460 del 1997. La Corte ne afferma l’ammissibilità, escludendo che la censura solleciti una rivalutazione dei fatti: si tratta di errore di sussunzione e di violazione di legge in senso proprio, incentrata sull’interpretazione della norma. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 5 del 2001, secondo cui il controllo di legittimità comprende l’errore di sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa.
La parte del motivo che investe la lett. b) della disposizione, relativa al canone di locazione ritenuto superiore al valore normale, è invece inammissibile. La doglianza censura una erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediata dalla valutazione delle risultanze probatorie, e non costituisce vizio di violazione di legge. La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un non consentito terzo grado di merito.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 90 della legge n. 289 del 2002 estende alle società sportive dilettantistiche le disposizioni tributarie sulle associazioni, e l’art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 subordina le agevolazioni alla condizione che gli statuti si conformino alle clausole ivi previste. Non esiste uno status di extrafiscalità degli enti associativi, e l’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul soggetto che la invoca, secondo l’art. 2697 cod. civ.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 10, comma 6, lett. e) fonda una presunzione di distribuzione indiretta di utili e ha natura di norma antielusiva sostanziale. Il superamento della soglia del 20% comporta di per sé l’esclusione del regime di favore, mentre il suo mancato superamento non prova il contrario.
La sentenza impugnata ha invece ritenuto che la grandezza di riferimento fosse il c.d. costo azienda, comprensivo degli oneri contributivi e fiscali a carico del datore di lavoro. La Corte censura tale lettura: la norma richiama la nozione di compensi corrisposti e impone di comparare dati omogenei, ossia i compensi lordi erogati con i minimi tabellari lordi del CCNL. Irrilevanti restano le voci di straordinario, lavoro notturno e festivo, estranee al contesto letterale della disposizione. Il motivo è quindi accolto nei sensi di cui in motivazione.
Il secondo motivo, che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile per la doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ.: le statuizioni di primo e secondo grado si fondano sui medesimi rilievi in fatto. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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