Distanze dal confine e PRG non ancora pubblicato: irrilevante la salvaguardia (Cass. civ. Sez. II n. 19578 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le norme sulle distanze delle costruzioni dal confine poste da un regolamento edilizio e dal relativo programma di fabbricazione acquistano efficacia nei rapporti tra privati solo dopo l’adozione consiliare, l’approvazione regionale e la pubblicazione all’albo pretorio, che costituisce condizione necessaria di efficacia e obbligatorietà dello strumento urbanistico. Non è configurabile alcuna efficacia retroattiva dalla data di approvazione regionale e, in pendenza, resta applicabile la disciplina sulle distanze dettata dal codice civile. Le c.d. misure di salvaguardia non valgono, pertanto, a rendere operante nei confronti dei privati un divieto di distacco previsto dal piano soltanto adottato. Inoltre, in materia di servitù coattiva di passaggio, non ricorre lo stato di interclusione quando il fondo accede alla via pubblica attraverso uno stradone insistente su proprietà di terzi.
Il Fatto
Due fratelli, proprietari di un fabbricato artigianale e del fondo attiguo, agivano in giudizio contro il confinante per far accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio e di ogni altro diritto sul loro fondo, chiedendo la cessazione delle turbative. Il convenuto, già reintegrato nel possesso del passaggio con provvedimento del 2008, resisteva e proponeva domande riconvenzionali: in via principale lamentava l’inosservanza dell’obbligo di distacco dal confine e chiedeva la demolizione del muro; in via subordinata chiedeva la costituzione di una servitù coattiva di passaggio.
Il Tribunale rigettava la domanda degli attori e accoglieva la riconvenzionale sulla distanza. La Corte d’Appello, in riforma, dichiarava l’inesistenza di qualsiasi diritto di passaggio, rigettava le riconvenzionali e riteneva il muro edificato in epoca anteriore all’entrata in vigore del nuovo P.R.G., o comunque regolare per la vigenza delle misure di salvaguardia. Proponeva ricorso per cassazione il confinante con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, per connessione logica, e li dichiara infondati. Il principio posto è netto: in tema di distanze dal confine, le norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione sono efficaci nei rapporti tra privati solo dopo l’adozione consiliare, l’approvazione regionale e la pubblicazione all’albo pretorio. Tale pubblicazione è condizione necessaria per l’efficacia e l’obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione regionale; nelle more resta applicabile la disciplina sulle distanze dettata dal codice civile.
La Corte richiama i propri precedenti sul punto, tra cui Sez. 2 n. 3939 del 13.02.2024 e Sez. 2 n. 14915 del 16.07.2015. Nel caso concreto, il giudice di merito ha collocato la costruzione del muro in epoca anteriore al 1990, sulla base delle deposizioni testimoniali e del possesso del fondo da parte del dante causa degli attori sin dal 1988. Si tratta di accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, essendo la valutazione delle risultanze processuali e dell’attendibilità dei testi riservata al giudice del merito, secondo l’insegnamento richiamato (tra le altre, Sez. 2 n. 21187 del 08.08.2019 e Sez. 1 n. 11511 del 23.05.2014).
Poiché al momento dell’edificazione il nuovo P.R.G. non era ancora entrato in vigore, non merita censura la sentenza che ha omesso di applicare il distacco di dieci metri. La tesi del ricorrente sulla disciplina delle misure di salvaguardia di cui al d.P.R. n. 380/2001 non scalfisce la ratio: la salvaguardia presuppone comunque l’esame di compatibilità con un piano adottato, ma non sostituisce la pubblicazione quale requisito di efficacia nei rapporti privatistici.
Il terzo motivo, relativo agli artt. 1051 e 1052 cod. civ., è pure infondato. La Corte territoriale ha qualificato il passaggio a favore del confinante come diritto personale, escludendo la natura reale per difetto di forma scritta ad substantiam. Ha poi disatteso la tesi dell’interclusione sulla scorta del C.T.U., che ha individuato uno stradone su proprietà di terzi e un viottolo su altra particella confinante idonei a soddisfare le esigenze di accesso. Il convincimento è scevro da vizi logici e giuridici. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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