Notifica a irreperibile relativa: prova della ricezione della CAD (Cass. civ. Sez. V n. 19612 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica ad irreperibile relativa, ai fini del perfezionamento dell’iter notificatorio non è sufficiente la sola immissione in cassetta della comunicazione di avvenuto deposito, ma è necessaria la prova che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario. Tale prova è raggiunta mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della CAD, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata, sia annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso. L’avviso di ricevimento della CAD non deve seguire il percorso comunicativo della raccomandata di notifica del piego, poiché la norma prevede, in caso di assenza del destinatario, soltanto l’affissione alla porta o l’immissione nella cassetta della corrispondenza, con attestazione nell’avviso stesso.
Il Fatto
Una società contribuente impugna un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2011. Il giudice di primo grado dichiara inammissibile il ricorso perché tardivamente proposto; la CTR conferma.
Investita della questione, la Corte accoglie un primo ricorso con rinvio, affermando che, in caso di irreperibilità relativa, non basta l’invio della seconda raccomandata informativa, occorrendo la prova della sua ricezione. Riassunto il giudizio, la CTR rigetta nuovamente l’appello, confermando l’inammissibilità. La società ricorre di nuovo per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 8, commi 2 e 3, della legge n. 890/1982 e del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, in connessione all’art. 140 cod. proc. civ. Sostiene che la CTR del rinvio non si sia conformata al principio di diritto dell’ordinanza n. 26106/2019, ritenendo sufficiente la copia della CAD priva di firma.
La Corte ritiene il motivo infondato. La CTR ha verificato la presenza in atti dell’avviso di ricevimento della CAD, ricevuta il 12 maggio 2014, e ha correttamente fatto decorrere i termini per la proposizione del ricorso dal 24 maggio 2014, con scadenza il 23 luglio 2014: alla data dell’istanza di accertamento con adesione, l’avviso era già divenuto definitivo.
La prova della notifica è dunque raggiunta mediante la produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento, il cui versamento in atti è confermato dalla sentenza impugnata. Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario e di mancato ritiro entro il termine di giacenza, l’attestazione dell’agente postale circa l’avvenuta immissione nella cassetta o l’affissione alla porta.
Spetta al destinatario contestare, con le relative ragioni di fatto e, se necessario, mediante querela di falso, che in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge, oppure che egli si sia trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass. n. 23921 del 29/10/2020). La CAD non segue il percorso comunicativo dell’originaria raccomandata di notifica, poiché la norma prevede soltanto l’affissione o l’immissione in cassetta, con attestazione nell’avviso di ricevimento.
Quanto all’omologo avviso di deposito ex art. 140 cod. proc. civ., attraverso l’avviso di ricevimento della CAD occorre la prova non della consegna ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario; prova raggiunta con la produzione dell’avviso, sottoscritto o annotato dall’agente postale per assenza di persone atte a riceverlo (Cass. n. 2683 del 30/01/2019). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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