Definizione agevolata delle liti tributarie e prevalenza sugli effetti delle pronunce non definitive (Cass. civ. n. 30843/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti tributarie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni nella l. n. 136/2018, gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018). La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. L’Agenzia delle Entrate ha l’onere di notificare il diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, decorso il quale la definizione si intende integrata. Il giudice tributario, in presenza di una domanda di definizione agevolata tempestivamente presentata e del pagamento della prima rata, deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, salvo che sia stato notificato il diniego nei termini.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto parzialmente il ricorso di una società avverso un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto il gravame, rigettando l’originario ricorso introduttivo della società, con sentenza depositata il 10 aprile 2019.
Successivamente, in data 29 maggio 2019, la società ha depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, e ha provveduto al pagamento della prima rata in base alla sentenza di primo grado. Nel frattempo, l’Agenzia aveva notificato alla società altri avvisi di accertamento per le annualità successive al 2013, anch’essi impugnati. La Commissione Tributaria Regionale, nel giudizio relativo a questi ulteriori accertamenti, ha rilevato l’intempestività dell’istanza di definizione agevolata, ritenendo che la domanda fosse stata presentata un mese e 19 giorni dopo il deposito della sentenza di appello e che la definizione non si fosse perfezionata. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso, affermando che gli effetti della definizione agevolata prevalgono sugli effetti delle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018. Ha precisato che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di definizione (art. 6, comma 8) e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019 (art. 6, comma 6). Ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di tempestiva presentazione dell’istanza e del pagamento della prima rata, la lite si estingue, e che l’Agenzia delle Entrate ha l’onere di notificare il diniego entro il 31 luglio 2020, a pena di inopponibilità.
La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, il ricorso di primo grado era stato notificato prima del 24 ottobre 2018, l’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata a quella data era la sentenza della CTP di Milano, soccombente per l’Agenzia, e la domanda di definizione agevolata, con il pagamento della prima rata, era stata presentata entro il 31 maggio 2019. Inoltre, l’Agenzia non aveva notificato il diniego entro il 31 luglio 2020. Ne consegue che gli effetti della definizione agevolata avevano prevalso sulla sentenza della CTR n. 1670/2019.
La Corte ha accolto i motivi di ricorso, cassando con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia affinché valuti in via incidentale l’estinzione del giudizio a quo sulla base dell’istanza di definizione e del pagamento tempestivo della prima rata, e la sua eventuale incidenza sull’oggetto del giudizio, riguardante i tre avvisi di accertamento relativi alle annualità successive al 2013, non oggetto di definizione agevolata.
Implicazioni Pratiche
- Tempestività della domanda di definizione agevolata: L’avvocato deve verificare che la domanda di definizione agevolata della lite tributaria ex art. 6 d.l. 119/2018 sia presentata entro il 31 maggio 2019 e che la stessa sia corredata del pagamento della prima rata, a prescindere dal fatto che il processo si sia concluso con sentenza non definitiva, purché il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva alla data della domanda.
- Prevalenza della definizione sulle pronunce non definitive: L’avvocato deve eccepire la prevalenza degli effetti della definizione agevolata sulla sentenza di appello non passata in giudicato, qualora la domanda e il pagamento della prima rata siano tempestivi, richiamando l’art. 6, comma 9, del d.l. 119/2018, secondo cui gli effetti della definizione prevalgono su quelli delle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018.
- Onere di notifica del diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’avvocato deve verificare se l’Agenzia delle Entrate abbia notificato il diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, termine previsto dall’art. 6, comma 12, del d.l. 119/2018; in mancanza di tale diniego, la definizione si intende integrata e la società ha diritto alla cessazione della materia del contendere, con prevalenza della definizione sulla sentenza non definitiva.
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Nota della Redazione
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