Intimazione di pagamento: motivazione per relationem e specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 19624 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, l’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. n. 602/1973 ha contenuto vincolato e può essere motivata per relationem, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. Quanto agli interessi, se l’atto impositivo e la cartella hanno già determinato il quantum del debito, la motivazione è congrua con il semplice richiamo agli atti presupposti e con la quantificazione degli ulteriori accessori, senza necessità di indicare i criteri di calcolo. Nel giudizio di legittimità, il ricorso che denunci violazione o falsa applicazione di norme di diritto è inammissibile se non indica e non trascrive, in sé, gli atti processuali e i riferimenti fattuali condizionanti l’ambito di operatività della violazione, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava a una società contribuente in liquidazione l’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, relativa al mancato adempimento di crediti portati da nove cartelle di pagamento e quindici avvisi di addebito. La società impugnava l’intimazione e le cartelle sottese davanti alla CTP di Brescia, che rigettava il ricorso.

Proposto appello, la CTR della Lombardia confermava integralmente la decisione di primo grado. La contribuente ricorreva allora per cassazione con cinque motivi, incentrati sulla ritenuta aspecificità dei motivi d’appello, sulla nullità dell’intimazione per mancata notifica degli atti prodromici, sull’omessa pronuncia e sui vizi di motivazione dell’atto per mancata allegazione delle cartelle e per opacità del conteggio degli interessi. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo e infondati il terzo e il quarto. Muovendo dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., la Corte ribadisce che il ricorrente deve indicare i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda, riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, secondo il criterio già espresso da Cass. n. 12481 del 2022. Nel caso concreto, la mancata trascrizione del contenuto degli atti che hanno articolato il procedimento notificatorio impedisce ogni verifica di astratta idoneità dei motivi a incrinare il fondamento della decisione impugnata.

Sul secondo motivo, la Corte rileva il difetto di specificità: il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamata, non potendosi demandare alla Corte l’individuazione della norma violata o dei punti in contrasto, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 23745 del 2020. La Corte aggiunge che l’onere di indicazione specifica non può essere assolto per relationem con il rinvio generico ad atti del giudizio di appello, senza l’esplicazione del loro contenuto (Cass. n. 342 del 2021).

Quanto alla dedotta nullità della notifica dell’intimazione per via pec, la Corte osserva che, a fronte dell’invio di una pec, non ricorre un’ipotesi di inesistenza, ma al più di nullità, sanata dall’esperita impugnazione. Il principio di vertice richiamato è quello per cui l’inesistenza è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali, ricadendo ogni altra difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile ex tunc per raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016; Cass. n. 21865 del 2016). La censura è inoltre inammissibile perché la doglianza non figura nella sentenza d’appello, trattandosi di questione nuova.

Sul quarto motivo, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui l’avviso di intimazione ha contenuto vincolato e la motivazione può limitarsi a richiamare la cartella notificata (Cass. n. 28689 del 2018; Cass. n. 18692 del 2024). Sul quinto, relativo agli interessi, la Corte applica il principio per cui l’intimazione, quando segue un atto impositivo che ha già determinato il quantum, è congruamente motivata con il richiamo agli atti presupposti e con la quantificazione degli accessori, richiamando anche le Sezioni Unite n. 22281 del 2022. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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