Giudice del rinvio vincolato al principio di diritto della Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 760 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di annullamento della Corte di cassazione accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato, senza poter modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo. Diversamente accade quando la cassazione ha accolto il ricorso per vizi di motivazione, poiché in tal caso il giudice di rinvio può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti. Il giudice del rinvio che ometta di attuare il principio di diritto, o si sottragga al còmpito affidatogli, viola l’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza e nuovo rinvio.
Il Fatto
La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a un titolare di ditta artigiana un avviso di accertamento che, in applicazione di uno studio di settore, rettificava la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2004. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso; la decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione. Con ordinanza n. 36833/2021 la Corte accoglieva il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 legge n. 212/2000, cassava la pronuncia e rinviava alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione. Riassunto il giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava le richieste del contribuente, che proponeva nuovo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudice del rinvio non si sia attenuto al principio di diritto enunciato dalla Corte, da ritenersi vincolante anche nelle sue premesse logico-giuridiche.
La Corte ricostruisce i limiti dei poteri del giudice di rinvio secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamando Cass. n. 17240/2023, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 27337/2019 e Cass. n. 16660/2017. Quando l’annullamento è pronunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti. Solo nel caso di vizi di motivazione il giudice può valutare liberamente i fatti e indagare su altri, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già verificatesi.
Nel caso di specie, l’ordinanza n. 36833/2021 aveva affermato che, in tema di accertamento fondato su studi di settore e motivato per relationem, l’omessa allegazione del prospetto contenente i risultati della concreta applicazione dei parametri determina l’invalidità dell’atto impositivo, rivestendo il prospetto carattere integrativo essenziale dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, salvo che il contribuente ne abbia avuto altrimenti conoscenza. Al giudice del rinvio era stato affidato il còmpito di accertare la presenza o meno del prospetto nell’avviso notificato e di trarne le conseguenze in diritto.
La Corte rileva che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, invece, si è astenuta dall’appurare se all’avviso fosse stato allegato il prospetto de quo — da non confondere con il modello per la comunicazione dei dati degli studi di settore allegato alla dichiarazione dei redditi — e ha inosservato la regula iuris sancita dalla Corte. Essa ha inoltre omesso di considerare che l’ipotesi della conoscenza aliunde dei presupposti era già stata esclusa dalla precedente ordinanza.
Il collegio del rinvio, in violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ha dunque ecceduto i limiti del còmpito affidatogli. Per tali ragioni la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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