Permesso di soggiorno e precedente penale: nessun automatismo ostativo (Cass. civ. Sez. I n. 19672 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di protezione complementare, la presenza di un precedente penale non integra un automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. La pericolosità sociale del richiedente deve essere accertata in concreto e all’attualità, non desunta in via presuntiva dalla sola esistenza di condanne risalenti. Il giudice di merito è tenuto a un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l’interesse pubblico al contrasto dell’immigrazione irregolare e i diritti fondamentali della persona, in particolare il diritto alla vita privata e familiare e l’integrazione socio-lavorativa. Tale valutazione si impone anche in applicazione del diritto unionale e dei principi di rilievo costituzionale. Ove il giudice ometta tale scrutinio, il provvedimento è cassato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di riconoscimento della protezione internazionale. La competente Commissione Territoriale l’aveva rigettata per manifesta infondatezza. L’interessato ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale di Messina, domandando in via gradata il riconoscimento del diritto d’asilo, della protezione sussidiaria o della protezione complementare.

Il Tribunale ha rigettato ogni domanda con decreto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito con mero atto di costituzione.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi, trattati congiuntamente per connessione, riguardano la protezione complementare. Il Tribunale, pur dando atto che il soggetto è radicato sul territorio italiano, svolge attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato ed è titolare di un contratto di locazione da molti anni, ha ritenuto ostativo al rilascio del permesso la presenza di un precedente penale.

La Corte ritiene erronea tale lettura degli artt. 4, comma 3, e 5 d.lgs. n. 286/1998. Secondo un principio interpretativo già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi qualsiasi automatismo ostativo. La pericolosità sociale va accertata in concreto e all’attualità, in applicazione di un principio generale e sistematico, anche di fonte unionale, che impone un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra gli interessi coinvolti.

Il Collegio richiama il diritto vivente, citando Cass. n. 23597/2023, Cass. n. 10923/2024, la Corte EDU, sezione quarta, 27.09.2022 e la Corte cost. n. 88/2023. Argomenti ulteriori si traggono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/2023, là dove si osserva che il permesso per lavoro lascia intravedere un possibile processo di integrazione, che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non se ne consentisse la prosecuzione.

Il giudice di merito deve quindi verificare se, nonostante il reato commesso e tenuto conto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali compromessi dal rifiuto del permesso e dal rimpatrio, in particolare il diritto alla vita privata e familiare e l’integrazione socio-lavorativa (Cass. n. 8495/2023; Cass. n. 36789/2022; Cass. n. 18455/2022). Nel caso di specie il Tribunale non ha proceduto alla valutazione all’attualità né al bilanciamento con gli elementi di integrazione dedotti.

Il quinto motivo, sulla ritenuta non credibilità e sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, è dichiarato inammissibile: il Tribunale ha motivato in modo congruo ed articolato, e la censura sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Il decreto è cassato nei limiti dell’accoglimento, con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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