Disattivazione della linea telefonica e liquidazione equitativa del danno (Cass. civ. Sez. III n. 19681 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. ha natura integrativa e non surrogatoria della prova. Essa può trovare ingresso solo quando la parte abbia dimostrato l’esistenza di un danno risarcibile certo, e non meramente eventuale o ipotetico, e quando la sua quantificazione nel preciso ammontare sia impossibile o di estrema difficoltà in relazione al caso concreto. Il ricorso al criterio equitativo non può dunque supplire al difetto di prova dell’an debeatur e del nesso di causalità. Ove sussistano i presupposti, la determinazione dell’ammontare è rimessa d’ufficio al prudente apprezzamento del giudice di merito, anche in grado di appello, senza necessità di domanda di parte.
Il Fatto
Il ricorrente, agente di commercio, aveva stipulato con un operatore telefonico un contratto di telefonia mobile. La linea veniva disattivata improvvisamente per dodici giorni, senza preavviso e senza precedente richiesta di pagamento delle fatture rimaste insolute, riferibili a un diverso contratto risalente al 2017 e intestato a una società di cui era socio.
Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, liquidando equitativamente la somma di € 400,00. Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell’appello incidentale della società, rigettava la domanda per grave carenza probatoria, escludendo il ricorso al criterio equitativo. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e la contraddittorietà della sentenza impugnata, lamentando che il Tribunale aveva riconosciuto il grave inadempimento contrattuale dell’operatore, sia nella fase di contrattazione sia in quella di esecuzione, per poi negare la risarcibilità del danno.
La Corte ricostruisce la funzione dell’art. 1226 cod. civ.: la liquidazione equitativa è integrativa o suppletiva della norma giuridica e non si sostituisce ad essa. Essa presuppone un danno certo e nient’altro che la difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare. Non può quindi assumere valenza surrogatoria della prova dell’esistenza del danno e del nesso causale (Cass. Sez. 6-3 n. 26051 del 2020; Cass. Sez. 3 n. 13515 del 2022).
La Corte ribadisce che la determinazione dell’ammontare è rimessa d’ufficio, anche in appello, al prudente apprezzamento del giudice di merito ove ne sussistano i presupposti (Cass. Sez. 3 n. 2831 del 2021).
Nel caso concreto, il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il comportamento dell’operatore e sussistente l’an del danno, salvo poi escludere la liquidazione perché il pregiudizio era “non ancorato ad alcun elemento concreto”. Un simile ragionamento è apodittico e illogico, e integra una motivazione meramente apparente.
Il giudice di appello ha trascurato che il telefono era utilizzato anche per lavoro, che l’utilità alternativa del bene non esclude l’inadempimento e la sua conseguenza pregiudizievole (Cass. Sez. 3 n. 2520 del 2025; Cass. Sez. Un. n. 33645 del 2022), e che le molteplici utilità dello strumento lo rendono pressoché imprescindibile. L’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno va intesa in senso relativo: basta una difficoltà di un certo rilievo per precludere una pronuncia di non liquet su un danno già accertato. Il ricorso è pertanto accolto nei termini, con cassazione e rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione.
Nota della Redazione
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