Diplomi AFAM di vecchio ordinamento non hanno valore abilitante all’insegnamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19713 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo di studio e il titolo abilitante all’insegnamento costituiscono situazioni giuridiche distinte, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte costituzionale. I diplomi rilasciati dalle istituzioni AFAM di vecchio ordinamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 508 del 1999, mantengono validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e alle scuole di specializzazione, ma non hanno valore abilitante. Il valore abilitante è riconosciuto esclusivamente ai diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione. L’abilitazione si consegue soltanto con il percorso formativo e il tirocinio previsti dall’art. 9 del d.m. n. 249 del 2010 e dall’art. 2-ter del d.lgs. n. 59 del 2017, che costituiscono un posterius rispetto al conseguimento del titolo accademico.

Il Fatto

La vicenda origina dalla domanda proposta da alcuni docenti per ottenere l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. I ricorrenti fondavano la pretesa sul presupposto che ai diplomi conseguiti entro il 19 gennaio 2000 presso le Accademie di belle arti, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati dovesse essere riconosciuto valore abilitante all’insegnamento.

La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda, evidenziando la diversità tra titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento e titolo abilitante. I docenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, resistito dal Ministero dell’istruzione e del merito e dagli uffici periferici dell’amministrazione scolastica.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), n. 7, del d.m. n. 353 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Il motivo è dichiarato inammissibile, perché il giudizio di legittimità costituzionale non può avere ad oggetto atti diversi da quelli aventi forza di legge, restando esclusa la possibilità di scrutinare un decreto ministeriale.

Nel merito, i motivi secondo e terzo — concernenti la violazione dell’art. 4 della legge n. 508 del 1999 e dell’art. 1, comma 107, della legge n. 228 del 2012 — sono respinti. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. Sez. L. n. 11722 del 2025; Cass. Sez. L. n. 3830 del 2021; Cass. Sez. L. n. 12424 del 2021; Cass. Sez. L. n. 7084 del 2024) e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 895 del 2024; Cons. Stato n. 177 del 2021; Cons. Stato n. 949 del 2019), ribadendo la distinzione tra titolo di studio e titolo abilitante.

La Corte richiama anche la Corte cost. n. 130 del 2019, che ha sottolineato come il titolo di studio attenga alla preparazione scientifico-disciplinare, mentre l’abilitazione riguarda le competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie all’insegnamento. La legge n. 508 del 1999 ha mantenuto ai diplomi di vecchio ordinamento la validità per l’accesso all’insegnamento e alle scuole di specializzazione, riconoscendo valore abilitante ai soli diplomi del corso di didattica della musica.

La Corte esamina poi l’art. 9 del d.m. n. 249 del 2010 e l’art. 2-ter del d.lgs. n. 59 del 2017, che configurano l’abilitazione come conseguenza di un percorso formativo ulteriore e distinto rispetto al conseguimento del titolo accademico di secondo livello. L’art. 1, comma 107, della legge n. 228 del 2012 stabilisce unicamente l’equipollenza dei diplomi AFAM di vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello, senza prevederne il valore abilitante. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, e il quinto, relativo al regolamento delle spese, è parimenti inammissibile perché proposto come conseguenza dell’asserita fondatezza del ricorso. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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