Accertamento su movimentazioni bancarie: onere di prova analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 19714 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, la presunzione legale di disponibilità di maggior reddito di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 — che, per la sua fonte legale, non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici — opera, dopo la Corte cost. n. 228 del 2014, per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti e per i prelevamenti nei soli confronti dei titolari di reddito di impresa. Il contribuente che intenda superarla non può limitarsi a una prova generica, ma deve offrire una prova analitica della provenienza e della destinazione di ogni singola movimentazione, dimostrando che i proventi sono già confluiti nella base imponibile dichiarata ovvero che si tratta di operazioni non fiscalmente rilevanti. Le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, hanno il valore proprio degli elementi indiziari e non possono costituire da sole il fondamento della decisione; spetta al giudice tributario il potere-dovere di valutarne l’attendibilità nel contesto probatorio complessivo.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, all’esito di un controllo relativo agli anni di imposta dal 2006 al 2008, riscontrava in capo al contribuente una capacità di spesa e incrementi patrimoniali non giustificati dai redditi dichiarati, anche considerando l’apporto dei componenti della famiglia fiscale. Acquisita la documentazione fiscale e finanziaria, l’Ufficio notificava dapprima un questionario e poi tre atti impositivi; per il 2008 accertava un maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Palermo, che dichiarava il ricorso inammissibile perché tardivo. La CTR Sicilia, in riforma, riteneva ammissibile il ricorso e lo accoglieva parzialmente, rideterminando l’imponibile in misura inferiore. L’Agenzia delle entrate proponeva allora ricorso per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, che lamentava la mancata aderenza del motivo alla ratio decidendi e il difetto di autosufficienza. Richiamando le Sezioni Unite n. 8950 del 2022, il Collegio ribadisce che il principio di autosufficienza, quale corollario della specificità dei motivi ex art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., non va interpretato in modo eccessivamente formalistico e non impone l’integrale trascrizione degli atti, purché il ricorso ne indichi puntualmente il contenuto e ne segnali la presenza negli atti di merito. Il ricorso, nella specie, consente piena cognizione della controversia e attinge il nucleo della decisione impugnata.

Nel merito, la Corte ricostruisce la portata dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. La presunzione legale di maggior reddito non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 del medesimo d.P.R.; dopo la Corte cost. n. 228 del 2014, tuttavia, i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti rilevano per tutti i contribuenti.

Quanto all’onere probatorio, il contribuente deve fornire una prova analitica, indicando e dimostrando la provenienza e la destinazione di ogni singolo pagamento, con riferimento ai termini soggettivi dei rapporti e alle cause giustificative degli accrediti. La conclusione non contrasta con l’art. 2697 cod. civ., poiché l’emersione di movimenti non giustificati è un fatto rispetto al quale solo il contribuente può dimostrare la loro estraneità alla produzione del reddito.

Sul valore delle dichiarazioni di terzi, la Corte riconosce che anche al contribuente è consentito introdurre nel giudizio tributario, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti ex art. 111 Cost., dichiarazioni rese extraprocessualmente, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Esse hanno però valore di elementi indiziari e non possono da sole fondare la decisione; spetta al giudice valutarne l’attendibilità, confrontando le prove e apprezzando la credibilità dei dichiaranti in base a elementi soggettivi e oggettivi.

La CTR non si è attenuta a tali principi: ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni di terzi senza procedere a un controllo dettagliato di ogni movimentazione contestata e senza attribuire a quelle dichiarazioni il valore meramente indiziario loro proprio, riducendo l’accertamento alla sola somma di euro 21.825,00 senza precisare quale prova contraria fosse stata offerta per le ulteriori movimentazioni. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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