Tassazione separata: la comunicazione preventiva è obbligatoria a pena di nullità (Cass. civ. Sez. V n. 19914 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell’ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004. Tale obbligo prescinde dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo. La disciplina è derogatoria rispetto al canone generale dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, che prescrive l’avviso bonario solo in presenza di dette incertezze, e si applica esclusivamente all’attività liquidatoria dei redditi a tassazione separata.

Il Fatto

Gli eredi di un contribuente impugnavano una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per Irpef e Irap dell’anno di imposta 2007. La Commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l’appello, ritenendo infondata l’eccezione di omessa o errata notifica dell’avviso bonario: l’Ufficio non aveva rettificato la dichiarazione, ma aveva recuperato somme dichiarate e non versate, e per i versamenti omessi o tardivi la comunicazione di irregolarità non è prescritta.

I contribuenti propongono ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004, per avere la CTR escluso la nullità del ruolo e della cartella nonostante l’omessa comunicazione preventiva dell’esito della liquidazione nell’ipotesi di tassazione separata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla lettera dell’art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004, che impone all’Agenzia delle entrate di comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Il testo della norma collega espressamente l’iscrizione a ruolo al mancato pagamento entro trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione.

Su questa base il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui in tale ipotesi l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente l’esito della liquidazione indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo. Vengono richiamate, tra le altre, Cass. n. 11000 del 2014, Cass. n. 15640 del 2015, Cass. n. 12927 del 2016, Cass. n. 4481 del 2018, Cass. n. 18398 del 2018, Cass. n. 37148 del 2021 e Cass. n. 9834 del 2022.

La Corte chiarisce poi la portata della disciplina: essa è derogatoria rispetto al canone generale dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, che subordina l’invio dell’avviso bonario, prima delle iscrizioni a ruolo conseguenti alla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, alla sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L’obbligo di comunicazione preventiva opera, invece, esclusivamente nell’ipotesi di attività liquidatoria di redditi soggetti a tassazione separata.

Quanto al caso concreto, la cartella riprodotta nel ricorso dimostra che il carico iscritto a ruolo derivava in parte dalla liquidazione dell’imposta per tassazione separata; la circostanza è pacifica tra le parti, avendo l’Agenzia attestato nel controricorso che i recuperi si riferivano anche alla liquidazione del saldo Irpef a tassazione separata. Il motivo è quindi fondato. Restano assorbite le ulteriori questioni sulla sussistenza di una valida comunicazione di irregolarità, non esaminate dalla CTR. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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