Accertamento sintetico: l’appellato vittorioso deve proporre appello incidentale per le eccezioni respinte (Cass. civ. Sez. 5 n. 16443 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone altrimenti possibile il rilievo officioso né sufficiente la mera riproposizione. In tema di accertamento sintetico, il contribuente che deduca che le spese contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, pur non dovendo dimostrarne l’utilizzo diretto, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.
Il Fatto
La contribuente impugnò un avviso di accertamento con il quale era stato accertato, ai fini IRPEF per l’anno 2007, un maggior reddito con metodo sintetico, deducendo plurime censure di natura preliminare e di merito. La Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente il ricorso, riconoscendo la giustificatezza di parte delle spese, in relazione all’impiego del corrispettivo della vendita di un immobile e alle rate di un mutuo.
L’Agenzia delle Entrate propose appello limitatamente alla questione del disinvestimento del 2006. La contribuente si costituì tardivamente, reiterando le contestazioni già formulate in primo grado. La Commissione tributaria regionale dichiarò inammissibile la domanda di annullamento dell’atto per mancato appello incidentale e accolse l’impugnazione dell’Ufficio, ritenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l’origine della disponibilità di denaro ma non la sua permanenza nell’anno in contestazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con il quale la ricorrente deduceva l’omissione di pronuncia su questioni preliminari, quali la decadenza ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e il vizio di sottoscrizione dell’avviso, ritenendo non necessario l’appello incidentale. La Suprema Corte ha chiarito che, ove la statuizione della CTP implicasse il rigetto implicito di tali censure, queste avrebbero dovuto essere veicolate nel giudizio di secondo grado tramite l’appello incidentale, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di giudicato interno ex art. 329, comma 2, c.p.c.
La Corte ha precisato che la mera riproposizione ex art. 56 d.lgs. n. 546/1992 sarebbe stata, comunque, invalidamente effettuata, essendo stata la contribuente costituita tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 23 del citato decreto. Il motivo è stato pertanto ritenuto infondato.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, la Corte ha rilevato che la ricorrente si era limitata a riaffermare l’assolvimento dell’onere probatorio, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, fondata sulla mancata dimostrazione della persistente disponibilità delle somme nell’anno oggetto di accertamento. In applicazione del principio secondo cui la prova deve vertere su disponibilità, entità e durata del possesso dei redditi pregressi, la produzione degli estratti conto è stata ritenuta insufficiente, non emergendo elementi sintomatici del transito delle somme su conti riconducibili alla contribuente nel periodo di riferimento.
Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese, essendo rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate, con conferma dell’onere per la contribuente del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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