Sanzioni tributarie rideterminate senza indicarne misura e criteri: motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 19992 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla per error in procedendo — quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. In materia sanzionatoria tributaria, incorre in tale vizio la pronuncia che, confermando l’applicazione delle sanzioni da rideterminarsi ai sensi del d.lgs. n. 158/2015 in applicazione del favor rei, non manifesta le circostanze che determinano la diminuzione né individua la misura della sanzione che l’Ufficio deve applicare. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158/2015 non operano in maniera generalizzata in senso favorevole al contribuente, rendendo di per sé illegale la sanzione irrogata, poiché occorrono specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee a influire sui parametri di commisurazione.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il prezzo di cessione di un suolo edificatorio, elevando il valore del terreno da euro 110.000 a euro 746.337 e applicando le relative sanzioni nella misura minima, tenuto conto del cumulo giuridico. I contraenti si opponevano con separati ricorsi, deducendo tra l’altro l’illegittima applicazione degli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 472/1997. I giudici di primo grado, riunite le impugnazioni, le accoglievano parzialmente, rideterminando il valore dell’area.
Proposto appello da entrambe le parti, la Commissione tributaria regionale respingeva le impugnazioni, confermando le sanzioni ma precisando che dovevano essere rideterminate ai sensi del d.lgs. n. 158/2015, in applicazione del principio del favor rei. L’Ufficio ricorre per cassazione con tre motivi; il contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente, non ravvisandosi né l’erronea ricognizione della fattispecie nell’alveo del canone di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., né la carente specificità delle censure prospettate.
Nel merito, il primo motivo — che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 — è fondato, con assorbimento delle restanti censure. La Corte ricostruisce l’istituto, ricordando che il vizio ricorre quando il giudice, violando l’obbligo costituzionalmente imposto dall’art. 111, sesto comma, Cost., omette di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto, di illustrare le ragioni e l’iter logico seguito, di chiarire su quali prove ha fondato il convincimento.
Il principio, di origine risalente (Sezioni Unite n. 1093 del 1947), è ribadito dalle pronunce richiamate — Cass. n. 2876 del 2017, Sez. U. n. 16599 e n. 22232 del 2016, n. 7667 del 2017, Sez. U. n. 8053 del 2014, Cass. n. 21257 del 2014, Cass. n. 4448 del 2014, Cass. n. 14927 del 2017 —. La nullità colpisce non solo le sentenze graficamente prive di motivazione, ma anche quelle con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, e quelle con motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla forma più grave di vizio.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata incorre in tale vizio laddove, confermando l’applicazione delle sanzioni da rideterminarsi ai sensi del d.lgs. n. 158/2015, non manifesta le circostanze che determinano la diminuzione né individua la misura che l’Ufficio deve applicare, benché la questione fosse stata devoluta al collegio d’appello dal contribuente. La Corte precisa poi che la revisione del sistema sanzionatorio introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, vigente dal 1° gennaio 2016, è applicabile retroattivamente, in applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole di cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, purché il processo sia ancora in corso. Tali modifiche, però, non operano in maniera generalizzata in favor rei, rendendo la sanzione irrogata illegale, poiché occorrono specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee a influire sui parametri di commisurazione, come affermato da Cass. n. 31062/2018, Cass. n. 29046 del 11.11.2019, Cass. n. 19286 del 16.09.2020 e Cass. n. 577/24.
Il ricorso è dunque accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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