Revocatoria ordinaria e presunzioni fondate su fatti gravi e concordanti (Cass. civ. Sez. III n. 19993 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di un subacquisto del bene oggetto dell’atto dispositivo non impedisce la dichiarazione di inefficacia del primo atto nei confronti del creditore, ma l’opponibilità di tale inefficacia al terzo subacquirente dipende dagli effetti della trascrizione della domanda e dalla sua eventuale mala fede. L’art. 2902 cod. civ. consente al creditore di agire esecutivamente contro il terzo subacquirente solo quando l’acquisto di questi sia stato revocato per frode; in caso contrario occorre una nuova azione revocatoria nei suoi confronti, con prova della mala fede. Gli elementi soggettivi dell’actio pauliana, e in particolare il consilium fraudis, possono essere desunti per presunzioni, ma la concatenazione inferenziale non deve essere debole: il divieto di presumere dalla presunzione non osta a una catena lineare di inferenze, purché ogni anello risponda ai criteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ.

Il Fatto

Un concessionario della riscossione convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Siracusa, la società debitrice e la società acquirente di un laboratorio, chiedendo dichiararsi inefficace nei propri confronti la compravendita stipulata nel 2012 in quanto posta in essere in frode alle proprie ragioni creditorie. Il tribunale accolse la domanda, revocando il contratto.

La società acquirente propose appello, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse dell’ente creditore, poiché gli immobili erano già stati rivenduti a terzi prima dell’inizio del giudizio e tale atto non era stato impugnato. La Corte d’appello di Catania rigettò il gravame, confermando la decisione di primo grado. La società acquirente ricorse per cassazione con quattro motivi, censurando, tra l’altro, la ricostruzione del quadro indiziario operata dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente sostiene che la rivendita a terzi, anteriore alla domanda e non impugnata, avrebbe reso priva di utilità l’azione revocatoria. Il motivo è infondato. La Corte distingue la dichiarazione di inefficacia relativa del primo atto dalla sua opponibilità al terzo subacquirente: si tratta di piani distinti. Richiamando Cass. n. 6278 del 2012, il Collegio ricorda che, se la trascrizione della domanda revocatoria precede quella dell’atto di acquisto del terzo, l’inefficacia è opponibile a chiunque abbia trascritto dopo; se invece la trascrizione del terzo è anteriore, questi non è pregiudicato se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre può subirlo se in mala fede, ma solo a seguito di un apposito accertamento giudiziale.

La Corte precisa che, prima della rimozione dell’efficacia dell’atto di acquisto del terzo, l’esecuzione forzata è preclusa dagli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ.; la revoca ottenuta contro il primo acquirente è sufficiente per agire contro il subacquirente solo quando gli sia opponibile, tenuto conto degli effetti della trascrizione della domanda. In caso contrario il creditore deve proporre nuova revocatoria e provare la mala fede. Richiama inoltre Cass. n. 34214 del 2023: nel giudizio di revocatoria contro l’acquirente il creditore non può inserire una domanda verso il subacquirente, non essendo né di garanzia né comune a quella introdotta; solo al curatore fallimentare è consentito ampliare “a cascata” l’azione.

Il secondo motivo, relativo all’asserita irrevocabilità per adempimento di un contratto preliminare, è dichiarato inammissibile: la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha correttamente applicato il principio per cui l’azione revocatoria è proponibile verso il contratto definitivo, poiché solo questo ha efficacia traslativa, mentre gli elementi soggettivi vanno valutati alla stipula del preliminare.

I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di motivazione. La Corte affronta il tema delle presunzioni e del preteso divieto di praesumptum de praesumpto. Pur riconoscendo che tale principio non è unanimemente ritenuto esistente, osserva che ciò che rileva non è che il fatto noto derivi a sua volta da un’inferenza, ma che la catena non sia debole. La linearità è assicurata dai criteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ. La catena si rompe se anche una sola premessa non è attendibile.

Nel caso concreto il ragionamento presuntivo si fonda su una concatenazione debole: dalla mera presunzione del rapporto di parentela tra i rappresentanti legali delle due società il giudice di merito ha tratto l’ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell’actio pauliana. Da qui la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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