Il decreto che rigetta l’ingiunzione non è ricorribile per cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 20013 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice rigetta la domanda di ingiunzione non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e non è suscettibile di passare in cosa giudicata. Il terzo comma dell’art. 640 cod. proc. civ. consente infatti la riproponibilità della domanda respinta, cosicché il provvedimento non dà luogo a una pronuncia definitiva. La parte, anziché riproporre la domanda al medesimo giudice, può proporre altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto. In tal caso il giudice adito non si trova di fronte a una pronuncia declinatoria della competenza del primo giudice, e anche l’eventuale regolamento di competenza proposto d’ufficio deve essere dichiarato inammissibile.

Il Fatto

Una comunione comproprietaria di un complesso turistico alberghiero ha chiesto al Tribunale di Trapani un’ingiunzione di pagamento pro quota degli oneri condominiali di straordinaria amministrazione nei confronti degli eredi di un partecipante alla multiproprietà.

Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che la competenza per territorio inderogabile spettasse al Tribunale di Roma, luogo di residenza dei debitori, ai sensi dell’art. 78, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005. La ricorrente ha impugnato il decreto, sostenendo la competenza del tribunale siciliano perché gli oneri derivanti dal diritto di nuda proprietà attengono a beni in comproprietà situati nel comune di Trapani.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso è inammissibile, prima ancora di esaminare il profilo di competenza territoriale prospettato dalla ricorrente.

La Corte muove dal principio secondo cui il decreto che rigetta la domanda di ingiunzione non è suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva. Il terzo comma dell’art. 640 cod. proc. civ. consente la riproponibilità della domanda respinta, con la conseguenza che il provvedimento non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e non può passare in cosa giudicata.

Il percorso argomentativo si fonda su un dato processuale preciso: la parte non è vincolata a riproporre la domanda al medesimo giudice. Può infatti proporre altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto della prima richiesta. In questa evenienza il giudice adito non si trova di fronte a una pronuncia declinatoria della competenza del primo giudice.

Da tale rilievo discende la seconda conseguenza, espressamente enunciata: anche l’eventuale regolamento di competenza proposto d’ufficio deve essere dichiarato inammissibile. Il Collegio richiama a sostegno Cass. n. 19130/2005, Cass. Sez. U. n. 9216/2010, Cass. nn. 18526/2016 e 17884/2020, confermando l’orientamento consolidato.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese, non avendo gli intimati partecipato al giudizio di cassazione. La Corte dichiara altresì che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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