Efficacia del giudicato penale assolutorio solo sul merito e non sulla riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 20220 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, esplica efficacia di giudicato nel processo tributario solo quando questo ha ad oggetto la valutazione degli stessi fatti materiali esaminati in sede penale. Essa, pertanto, non è opponibile nei giudizi tributari relativi alla mera riscossione, come quello avverso la cartella esattoriale, poiché in tali giudizi i fatti materiali sono ormai definitivamente accertati. La cartella di pagamento, quale atto di riscossione, può essere impugnata solo per vizi propri, con conseguente inammissibilità delle censure che rimettono in discussione il merito del prodromico atto impositivo. Il principio del favor rei di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 non opera quando il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sia divenuto definitivo.
Il Fatto
La controversia trae origine da una verifica fiscale condotta nei confronti di una società con sede in Lussemburgo e di una società italiana, all’esito della quale l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la prima disponesse di una stabile organizzazione sul territorio nazionale. Dagli accertamenti sono scaturiti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA, relativi agli anni di imposta 2005 e 2006.
Divenuti definitivi gli atti impositivi a seguito di un primo giudizio di legittimità, l’Amministrazione ha iscritto a ruolo le somme con una cartella di pagamento. La società contribuente ha impugnato la cartella davanti al giudice tributario, che ha rigettato il ricorso; la decisione è stata parzialmente riformata in appello, con limitazione del periodo di operatività della stabile organizzazione e rideterminazione di imposte e sanzioni. Avverso tale pronuncia entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la contribuente deduce l’illegittimità della sentenza per sopravvenuto contrasto con l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024 ed entrato in vigore il 29 giugno 2024. La norma attribuisce efficacia di giudicato, nel processo tributario, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, ma solo quando il giudizio tributario riguardi la valutazione degli stessi fatti materiali.
Il motivo è infondato. Poiché l’impugnazione concerne una cartella esattoriale, atto di mera riscossione, l’efficacia del giudicato penale non può essere invocata: i fatti materiali sono ormai definitivamente accertati nel giudizio sul merito della pretesa. La Corte richiama il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ciascun atto impugnabile può essere gravato solo per vizi propri, salvo il caso di atti presupposti non notificati, restando inammissibile l’impugnazione della cartella per vizi inerenti al merito dell’accertamento.
La Corte esclude anche l’operatività del favor rei di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che riguarda il diverso caso della legge sopravvenuta che abroghi un illecito tributario rendendo inesigibile la sanzione già irrogata ma non ancora riscossa.
Quanto alla dedotta nullità per motivazione apparente, il motivo è infondato: la sentenza impugnata ha esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni dell’accoglimento parziale dell’appello, delimitando il periodo di operatività della stabile organizzazione come già risultante dal giudicato. La Corte richiama il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 8053 del 2014 sui requisiti minimi della motivazione.
I motivi relativi alla pretesa IVA sono dichiarati inammissibili, perché rimettono in discussione il merito ormai definitivamente accertato con la sentenza n. 18642 del 2018, che ha confermato il giudicato formatosi a seguito della n. 5649 del 2015 in ordine alla sussistenza della stabile organizzazione e delle cessioni ai clienti italiani per il periodo maggio 2005 – novembre 2006. Parimenti inammissibili sono i motivi sulle sanzioni, essendo il relativo provvedimento di irrogazione divenuto definitivo, con conseguente irrilevanza della sopravvenuta previsione più favorevole in forza dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. Infine, è escluso l’obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti di riscossione, non previsto dalla disciplina vigente ratione temporis.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.