Reintegrazione nel possesso e rimozione delle opere lesive del passaggio (Cass. civ. Sez. II n. 20299 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azioni possessorie, lo spoglio che renda più disagevole o impossibile il transito sul percorso attraverso cui il possessore raggiunge i propri immobili integra la fattispecie di cui agli artt. 1168 e 1170 cod. civ., anche quando un percorso alternativo sia stato approntato, giacché rileva l’immutazione e l’occlusione dei luoghi goduti, non la permanenza di un accesso più scomodo. La disponibilità di un accesso diverso non esclude la reintegra né l’ordine di rimozione delle opere realizzate in violazione di legge, poiché ogni soluzione che mantenga il nuovo assetto renderebbe più gravoso l’esercizio del possesso. Lo spoglio può essere dichiarato anche quando l’azione possessoria sia intrapresa tempestivamente rispetto all’avvio dei lavori e il possessore sia temporaneamente assente; la clandestinità dello spoglio si accerta in fatto ed è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controricorrente propose domanda di reintegrazione nel possesso, ex artt. 1168 e 1170 cod. civ. e art. 703 cod. proc. civ., per il passaggio all’interno di un fabbricato, che assumeva di avere sempre esercitato per raggiungere un appartamento e una cantina di sua esclusiva proprietà. La ricorrente, convenuta in possessorio, chiese il rigetto della domanda.
In sede di reclamo, il Tribunale accordò la tutela possessoria; a definizione del giudizio di primo grado, peraltro, revocò il provvedimento e disattese la domanda, ritenendo che i lavori non avessero compromesso il passaggio. La Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza, accolse l’appello e ordinò la reintegra nel possesso, rilevando l’attestazione dell’esercizio del transito e dell’animus spoliandi. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, resistito da controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto respinto l’eccezione di nullità della procura speciale, avendo la ricorrente puntualmente nominato il proprio difensore e indicato la sentenza d’appello impugnata. Nel merito, ha dichiarato infondato il primo motivo sulla partecipazione dei giudici ausiliari al collegio di appello, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021 e il precedente Sez. I n. 15045 del 28.05.2021, che ne hanno riconosciuto la “temporanea tollerabilità costituzionale”.
Quanto alla denunciata incostituzionalità dell’art. 705 cod. proc. civ., la doglianza è stata giudicata eccentrica: la parziale pronuncia di illegittimità investe la norma nella parte in cui subordina l’azione petitoria alla compiuta esecuzione del provvedimento possessorio, evenienza non ricorrente, non avendo la convenuta proposto domande petitorie.
Sul terzo e quarto motivo, la Corte ha confermato l’accertamento di merito circa la clandestinità dello spoglio, avvenuto durante l’assenza della controparte e contrastato con azione tempestiva dopo l’avvio dei lavori. Ha escluso l’esistenza di un giudicato implicito, richiamando il principio per cui il giudicato si forma non sul fatto ma su una statuizione minima, sicché l’appello che investe uno soltanto degli elementi riapre la cognizione sull’intera questione. L’incuria degli immobili, inoltre, non equivale a mancanza di possesso.
La Corte ha poi qualificato inammissibile il quinto motivo: l’oggetto della domanda resta immutato, trattandosi di azione di spoglio e non di mera molestia, ed è irrilevante che a monte si rappresenti una situazione possessoria a immagine della comproprietà o della servitù di passo. Infine, quanto al sesto motivo, ha ribadito il divieto di rivalutazione in cassazione dell’apprezzamento di fatto e l’insussistenza del vizio di motivazione apparente, essendo il fondamento della decisione senz’altro percepibile; lo spoglio si è comunque verificato per l’immutazione e l’occlusione dei luoghi goduti.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, distrazione in favore del difensore e obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.