TARI e chiusura stagionale dell’albergo: serve la concreta inutilizzabilità (Cass. civ. Sez. V n. 20442 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, il presupposto impositivo è costituito dalla detenzione o conduzione di locali e aree a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e rileva l’inidoneità oggettiva alla produzione di rifiuti, riferita alla natura del bene o all’uso cui è stabilmente destinato, non la mera scelta gestionale del contribuente. Nel caso di esercizio alberghiero munito di licenza annuale, la chiusura invernale non integra l’inutilizzabilità del cespite e non è sufficiente la sola denuncia di chiusura: occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. Le riduzioni di natura agevolativa previste dall’art. 1, comma 659, legge n. 147/2013 sono subordinate a un’esplicita previsione del regolamento comunale che ne condiziona l’an e il quantum. Le delibere comunali di determinazione delle tariffe, in quanto atti generali soggetti a pubblicità legale, non devono essere allegate all’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 7 legge n. 212/2000.

Il Fatto

Una società titolare di una struttura alberghiera impugnava l’avviso di accertamento TARI relativo all’annualità di imposta 2018, emesso dal Comune nel cui territorio si trova l’immobile. La contribuente contestava la superficie tassata e rivendicava la riduzione della tariffa per il periodo di chiusura stagionale dell’attività, documentata con le denunce di inizio e fine occupazione.

La Commissione tributaria regionale della Campania, confermando la decisione di primo grado, respingeva l’appello. I giudici distrettuali avevano ritenuto che la chiusura invernale non integri assoluta inutilizzabilità del cespite, non allegata, e che le denunce di inizio e fine occupazione non comprovino l’inidoneità dei locali alla produzione di rifiuti. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura sulla motivazione dell’avviso. L’atto impositivo risulta motivato per relationem mediante il riferimento alla delibera contenente le tariffe, all’individuazione del fabbricato, alla superficie calcolata sull’elaborato grafico presentato dalla contribuente e al riscontro con i precedenti accertamenti. L’obbligo di allegazione di cui all’art. 7 legge n. 212/2000, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, non si estende agli atti a contenuto normativo: le delibere comunali di determinazione delle tariffe, soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili e non devono essere allegate all’avviso.

Il profilo relativo alla pretesa incompetenza della Giunta a deliberare le tariffe è dichiarato inammissibile. La questione non è trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non ha allegato la sua avvenuta deduzione nei gradi di merito. La Corte ribadisce che i motivi di cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di merito, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove né rilevabili d’ufficio.

La seconda censura è inammissibile perché, dietro l’apparente violazione di legge, cela la confutazione della valutazione delle risultanze istruttorie. La perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, non ha efficacia probatoria e può essere apprezzata solo come indizio, il cui giudizio è rimesso al merito. Parimenti inammissibile è il profilo sull’esclusione delle aree ove si producono rifiuti speciali auto-smaltiti, invocato ex art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 e art. 26 del Regolamento comunale: la questione è proposta per la prima volta davanti alla Corte.

Nel merito, il presupposto del tributo si correla alla detenzione dell’unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti urbani. Rileva l’inidoneità oggettiva alla produzione di rifiuti, non la mera scelta soggettiva del contribuente. Nel caso di esercizi alberghieri con licenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusura: occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura, ben potendo questa essere utilizzata per esigenze proprie del gestore. La Corte esclude l’applicazione della tariffa giornaliera riservata alle utenze non stabilmente attive, poiché la presenza della licenza annuale esclude l’applicabilità della norma regolamentare richiamata. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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