La variazione di domicilio nel processo tributario richiede la notifica alla segreteria e alle parti (Cass. civ. Sez. 5 n. 18111 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata all’atto della costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio, della residenza o della sede dichiarata hanno effetto solo dal decimo giorno successivo a quello in cui la denuncia di variazione sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite. La notifica dell’atto di appello presso il domicilio originariamente eletto è pertanto valida ove la parte non dimostri di aver provveduto a tale comunicazione. In tema di società a ristretta base partecipativa, l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per vizi del procedimento — quale un’eventuale irregolarità notificatoria — non ha carattere pregiudicante rispetto all’avviso notificato al socio, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale.

Il Fatto

A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, socio di una società a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione relativo all’anno d’imposta 2005. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava l’avviso. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione, ritenendo legittimo l’atto impositivo. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per mancata notifica dell’appello presso il nuovo domicilio, affermando di aver revocato quello precedente. La Suprema Corte ha ricordato che l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 richiede che la variazione del domicilio sia notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite affinché produca effetto dal decimo giorno successivo. Poiché il ricorrente non allegava di aver effettuato tale comunicazione, la notifica presso il vecchio domicilio risultava regolare, con conseguente rigetto del motivo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla invalidità della notifica dell’avviso alla società, effettuata presso il precedente legale rappresentante. Richiamando il principio espresso da Cass. Sez. V n. 2743 del 2025, ha precisato che solo l’annullamento dell’avviso alla società per vizi attinenti al merito della pretesa ha effetto pregiudicante, mentre l’eventuale annullamento per vizi procedurali non determina l’illegittimità dell’avviso notificato al socio. Il ricorrente non dimostrava alcun interesse alla pronuncia sulla validità della notifica alla società.

Il terzo motivo, relativo alla nullità per omessa pronuncia su domande non proposte e sulla documentazione prodotta, è stato rigettato: la CTR aveva correttamente rilevato che la contestazione sulla mancata allegazione degli atti era stata proposta dall’Amministrazione in appello, mentre il contribuente, rimasto contumace, non aveva formulato domande sulle operazioni contestate. La scelta della contumacia, pur legittima, comporta conseguenze processuali.

Infine, il quarto motivo — concernente il difetto di motivazione per omessa allegazione degli atti richiamati per relationem — è stato dichiarato infondato e in parte inammissibile. La Corte ha osservato che il contribuente non aveva riprodotto la censura come proposta in primo grado né dimostrato che l’avviso non riproducesse il contenuto essenziale degli atti richiamati, come richiesto dall’art. 7 della legge n. 212/2000. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e al versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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