Delibera condominiale di riparto spese annullabile e non nulla (Cass. civ. Sez. II n. 20534 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su delibera assembleare di riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare la nullità della delibera, dedotta o rilevata d’ufficio, e l’annullabilità della stessa, purché quest’ultimo vizio sia dedotto in via d’azione, con domanda riconvenzionale di annullamento proposta nell’atto di citazione in opposizione entro il termine dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ. Le delibere di ripartizione delle spese di gestione adottate in violazione dei criteri normativi, legali o negoziali, sono nulle soltanto se l’assemblea a maggioranza abbia manifestato l’intendimento di modificare tali criteri programmaticamente per il futuro: in tal caso opera in difetto assoluto di attribuzioni. Non esorbita invece dalle proprie attribuzioni l’assemblea che si limiti a ripartire le spese per il caso specifico, pur violando i criteri legali o negoziali: la delibera è semplicemente annullabile e va impugnata, a pena di decadenza, nel termine perentorio dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ.
Il Fatto
Nel 2013 il Condominio otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino, nudo proprietario di un’unità immobiliare, per il pagamento di contributi relativi a lavori straordinari dell’esercizio 2011/2012 e alla gestione condominiale 2012/2013, come deliberato dall’assemblea. In sede di opposizione il condomino deduceva che la delibera introduceva una modifica indebita dei criteri di ripartizione delle spese tra nudo proprietario e usufruttuario e che, nella sua qualità, non era tenuto a sostenere le spese straordinarie; domandava la dichiarazione di invalidità delle delibere.
L’opposizione era rigettata in primo e in secondo grado. Il condomino ricorreva in cassazione, in proprio e come erede dell’originaria usufruttuaria dell’immobile, articolando cinque motivi. Il Condominio resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo, il terzo e il quarto motivo, che frammentano identiche questioni: la mancata convocazione di tutti gli aventi diritto, la violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese condominiali e l’omessa notificazione dei verbali. A prescindere dai difetti di specificità dei motivi, gli stessi sono infondati.
Il Collegio richiama l’intervento delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021, secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base di delibera assembleare il giudice può sindacare sia la nullità della delibera, dedotta o rilevata d’ufficio, sia l’annullabilità, a condizione che tale secondo vizio sia dedotto non in via di eccezione ma in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento proposta nell’atto di citazione in opposizione, nel rispetto del termine dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ.
La Corte opera un’ulteriore precisazione in ordine alle delibere di ripartizione delle spese di gestione emanate in violazione dei criteri normativi. Esse sono nulle solo se l’assemblea a maggioranza abbia manifestato l’intendimento di modificare quei criteri programmaticamente per il futuro: in tal caso l’assemblea opera in difetto assoluto di attribuzioni. Non esorbita invece dalle proprie attribuzioni l’assemblea che, come nel caso di specie, si limiti a ripartire le spese per il caso oggetto della delibera, anche se la ripartizione avvenga in violazione dei criteri legali o negoziali.
Tale delibera non ha carattere normativo, non incidendo sui criteri generali validi per il futuro, né è contraria a norme imperative: essa è semplicemente annullabile e dev’essere impugnata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ. In questo senso si richiama Cass. n. 20009 del 2022, tra le pronunce successive alle Sezioni Unite.
Poiché nel caso di specie il termine non è stato rispettato, le domande di annullamento sono tardive. Per il canone della ragione più liquida, ciò rende superfluo l’esame degli ulteriori profili d’infondatezza dedotti dal controricorrente. Il quinto motivo è invece inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato in modo puntuale le ragioni dell’assunta insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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