Ammissibile la domanda riconvenzionale in appello ma rigettata nel merito (Cass. civ. Sez. III n. 5661 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che accoglie il motivo relativo all’ammissibilità della domanda riconvenzionale, dichiarata inammissibile dal primo giudice, non incorre in alcun contrasto tra motivazione e dispositivo se, una volta rimossa la preclusione processuale, decide la domanda nel merito e la rigetta. L’esercizio del ministero del giudice dell’appello impone, rilevata la fondatezza del motivo in rito, di pronunciarsi sulla quaestio facti e di valutare la contrarietà a buona fede dell’eccezione di inadempimento. È invece inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente prospettando censure in iure, è volto a una rivalutazione del merito, preclusa dai limiti segnati dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Il Fatto

La locatrice intimò sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida in relazione a un contratto di locazione non abitativa destinato ad attività commerciale. A seguito della cessione di azienda, la conduttrice subentrata non aveva corrisposto i canoni per alcuni mesi del 2014, onde la locatrice chiedeva la risoluzione del contratto.

La conduttrice eccepì, ai sensi dell’art. 1460 c.c., che il mancato pagamento dipendeva dall’inadempimento della locatrice agli obblighi di cui agli artt. 1571 e 1575 c.c., da cui era derivata l’impossibilità di svolgere l’attività. Chiese la restituzione dei canoni e della caparra, la risoluzione per fatto della locatrice e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse la domanda di risoluzione per fatto della conduttrice e rigettò la riconvenzionale. La Corte d’Appello accolse il motivo sull’ammissibilità della riconvenzionale, ma la rigettò nel merito.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello aveva dapprima accolto il motivo sull’ammissibilità della domanda riconvenzionale e poi, contraddittoriamente, l’aveva rigettata.

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il giudice d’appello ha accolto il motivo in rito dichiarando ammissibile la domanda formulata con la memoria integrativa, ma ha poi rigettato la domanda nel merito, all’esito della valutazione sulla contrarietà a buona fede dell’eccezione di inadempimento e sulla sussistenza di ragioni per confermare la risoluzione del contratto.

Così procedendo, la Corte territoriale ha esercitato correttamente il proprio ministero: una volta rilevata la fondatezza dell’appello in rito, ha deciso nel merito la domanda che il primo giudice aveva reputato inammissibile. Non vi è quindi alcuna violazione dell’art. 156 c.p.c.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava l’error in iudicando per cattiva applicazione dell’art. 1460 c.c. in relazione agli artt. 1571, 1575 e 1671 c.c., chiedendo un riesame dei fatti e delle prove per giungere alla diversa conclusione dell’esistenza di valide ragioni per sospendere il pagamento dei canoni.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile: pur prospettando formalmente censure in iure, esso è volto a una rivalutazione del merito, preclusa dai limiti segnati al controllo della ricostruzione della quaestio facti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., come ricostruito dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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