Restituzione somme da sentenza cassata al giudice del rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 20532 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata va proposta esclusivamente davanti al giudice competente per effetto del rinvio, e non davanti al giudice ordinariamente competente. Tale competenza funzionale resta ferma anche quando il giudizio di rinvio non sia mai stato introdotto o si sia estinto per mancata riassunzione. Il diritto alla restituzione, pur nascendo da una vicenda processuale, rimane collegato alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio e va trattato dal giudice della fase anteriore alla cassazione o da quello cui la lite è stata rimessa. È corretta, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto davanti al giudice ordinario.

Il Fatto

Il condominio aveva chiesto al Giudice di pace la condanna dei condomini al pagamento delle spese per il consumo d’acqua e per la manutenzione e pulizia del cortile comune. Rigettata in primo grado, la domanda era stata accolta in appello dal Tribunale. I condomini avevano pagato e proposto ricorso per cassazione; la Corte, con una precedente pronuncia, aveva accolto parzialmente il ricorso, escludendo le spese dell’acqua dall’ambito dell’art. 1110 cod. civ. e qualificando come obbligazioni propter rem quelle per la conservazione e il godimento del cortile comune.

Nessuna parte aveva riassunto il giudizio di rinvio, con conseguente estinzione del processo. I condomini, sostenendo che l’estinzione avesse travolto le statuizioni della sentenza cassata, avevano chiesto al Tribunale la restituzione delle somme versate, ottenendola solo per le spese dell’acqua. L’appello proposto avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, che ha ravvisato una indebita duplicazione del secondo grado di giudizio, essendo la sentenza cassata pronunciata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 389 e 393 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., censurando la decisione che aveva ritenuto la domanda restitutoria proponibile solo davanti al giudice del rinvio. La Corte rigetta la censura e conferma l’inammissibilità.

Il principio applicato è che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta esclusivamente davanti al giudice competente per effetto del rinvio, e non davanti al giudice ordinariamente competente, neppure quando il giudizio di rinvio non sia stato introdotto o si sia estinto. La Corte richiama sul punto Cass. n. 21901/2008.

La ratio è che il diritto alla restituzione, pur nascendo da una vicenda processuale, resta collegato alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio e deve essere trattato dal giudice della fase anteriore alla cassazione o da quello cui la lite è stata rimessa, secondo Cass. n. 20327/2013. Nel caso concreto, quindi, la Corte territoriale ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda, spettando la competenza funzionale sulle restituzioni al giudice del rinvio anche dopo la mancata riassunzione.

Il secondo motivo, relativo alla condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., è parimenti rigettato. La Corte ritiene che la pronuncia impugnata abbia ravvisato correttamente i presupposti della disposizione e ne abbia dato congrua motivazione, richiamando Cass. n. 29812/2019. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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