Trasferimento di funzioni agli enti locali e riassorbimento dell’assegno personale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20580 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai dipendenti dello Stato che, in conseguenza del trasferimento di attività dallo Stato alle regioni e agli enti locali in applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998, transitano alle dipendenze di questi ultimi, è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali – la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico. Il trattamento economico di provenienza, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera nell’ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento. Tale regola discende dal principio generale posto dall’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001. La clausola contrattuale che qualifica la differenza retributiva come retribuzione individuale di anzianità non ne esclude la riassorbibilità, né la disciplina contrattuale sull’indennità integrativa speciale introduce una deroga per i dipendenti ministeriali trasferiti agli enti locali.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in servizio presso il Demanio della Capitaneria di Porto, è transitato alle dipendenze del Comune di San Benedetto del Tronto in seguito al trasferimento delle funzioni agli enti locali. Ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la medesima retribuzione goduta presso l’amministrazione di provenienza, comprensiva del salario accessorio, e la condanna dell’ente al pagamento degli emolumenti maturati a tale titolo.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 76/2020, ha rigettato la domanda. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 314/2022, ha respinto l’appello. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando la violazione e falsa applicazione della disciplina normativa e contrattuale in materia di trattamento economico dei dipendenti trasferiti.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sostiene che il trattamento economico dei dipendenti trasferiti sarebbe salvaguardato dall’art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998 e che gli artt. 26 ss. del CCNL Enti locali del 5 ottobre 2001 e l’art. 29 del CCNL del 22 gennaio 2004 derogherebbero al principio del riassorbimento. La censura è infondata.
La Corte richiama il principio già affermato in materia: ai dipendenti statali che transitano alle dipendenze di regioni ed enti locali per effetto del d.lgs. n. 112 del 1998 spetta la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico. Il differenziale favorevole rispetto al trattamento spettante presso l’ente di destinazione opera però nell’ambito della regola del riassorbimento, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo il principio generale dell’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il collegio richiama sul punto Cass., Sez. L, n. 9738 del 12 maggio 2016 e, in termini analoghi, Cass., n. 4193 del 19 febbraio 2020.
Quanto all’art. 28, comma 5, del CCNL Enti locali del 5 ottobre 2001, la Corte osserva che esso si limita a qualificare la differenza retributiva favorevole come retribuzione individuale di anzianità, senza nulla disporre sulla sua non riassorbibilità. Il CCNL di interpretazione autentica del 18 dicembre 2003 non prende posizione sul problema, limitandosi a delimitare l’ambito di applicazione della disciplina degli artt. 26 e seguenti.
Anche il richiamo all’art. 29 del CCNL del 22 gennaio 2004 è privo di pregio. La norma riguarda l’indennità integrativa speciale in godimento da parte del personale delle categorie B e D e non l’assegno ad personam concesso ai dipendenti ministeriali trasferiti agli enti locali. Le dichiarazioni congiunte n. 15 e n. 16 confermano che la tutela opera per il personale che abbia acquisito il valore superiore dell’indennità corrispondente alle posizioni di accesso B3 e D3, mentre il ricorrente è stato equiparato come D1. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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