Clausola sociale e retribuzione ai dipendenti dell’appaltatore uscente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6240 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola sociale contenuta in un capitolato speciale d’appalto, che obbliga la ditta subentrante ad assumere il personale già impiegato dal precedente affidatario garantendo un trattamento economico non inferiore a quello in godimento presso l’impresa di provenienza, costituisce una pattuizione in favore di terzi ex art. 1411 c.c., dalla quale sorge in capo ai lavoratori un diritto soggettivo direttamente azionabile nei confronti del nuovo datore di lavoro. Il richiamo al “CCNL applicabile” ivi contenuto deve essere interpretato, ai sensi dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, come riferito al contratto collettivo del settore in cui si eseguono le prestazioni oggetto dell’appalto, e non già al contratto collettivo applicato dal singolo imprenditore. Ne consegue che, una volta dimostrata dal lavoratore la mera differenza tra la paga oraria prevista dal contratto collettivo di settore e quella riconosciuta dal nuovo appaltatore, grava su quest’ultimo, che eccepisca l’avvenuto mantenimento del livello retributivo complessivo, l’onere di provare tale circostanza.
Il Fatto
Sei lavoratori, già impiegati da una società affidataria del servizio di trasporto infermi 118 per conto di una ASL, erano stati assunti dalla società subentrante nell’appalto a seguito dell’aggiudicazione di una nuova gara. Il capitolato speciale d’appalto, all’art. 7.2, conteneva una clausola che imponeva alla ditta subentrante di impiegare prioritariamente il personale della precedente affidataria, garantendo un inquadramento e un trattamento economico non inferiori a quelli goduti presso l’impresa di provenienza.
Il nuovo gestore aveva applicato ai lavoratori un contratto collettivo differente da quello di settore, con una conseguente riduzione della retribuzione tabellare. I lavoratori avevano adito il Tribunale di Benevento, che aveva accolto le loro domande, condannando la società al pagamento delle differenze retributive, confermata poi dalla Corte d’Appello di Napoli.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla corretta interpretazione della clausola sociale, sulla natura del contratto collettivo applicato e sulla ripartizione dell’onere probatorio.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che la clausola sociale costituisce una pattuizione in favore di terzi, ex art. 1411 c.c., che fa sorgere in capo ai lavoratori un diritto soggettivo all’osservanza di condizioni non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo del settore di riferimento. Il richiamo al “CCNL applicabile” contenuto nella clausola non può essere riferito al contratto collettivo applicato dall’azienda subentrante, ma deve intendersi in termini generali, con riferimento alla natura dell’attività oggetto dell’appalto. Tale conclusione è avvalorata dall’art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, che impone all’affidatario di osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni, e dalla sua successiva riproposizione nell’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.
La Corte ha quindi ritenuto legittima la decisione della Corte territoriale che, sulla base dell’oggetto dell’appalto (trasporto infermi per conto di un’azienda sanitaria), aveva individuato il CCNL AIOP sanità privata quale contratto collettivo applicabile al settore, censurando la condotta del datore di lavoro che aveva parametrato la retribuzione a un contratto collettivo avulso dal settore di impiego dei dipendenti.
Quanto al primo motivo, la Corte ha respinto la doglianza relativa all’inversione dell’onere della prova. I lavoratori avevano assolto all’onere di allegazione e prova, dimostrando che la paga oraria prevista dal CCNL AIOP, a parità di orario e di mensilità, era superiore a quella del CCNL applicato dalla società. Di conseguenza, l’onere di provare che il trattamento retributivo complessivo fosse stato mantenuto, ricadeva sulla società convenuta, che aveva sollevato un’eccezione generica, senza fornire alcuna dimostrazione.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo, in quanto non pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la decisione prescindeva dalla natura del CCNL applicato dalla società e non si fondava sull’applicazione dell’art. 2112 c.c., bensì sulla clausola sociale quale fonte dell’obbligazione retributiva.
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Nota della Redazione
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